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15 Maggio 2015

Benefici prima casa: la decadenza è esclusa soltanto se viene effettivamente trasferita la residenza nell’immobile riacquistato entro un anno dalla vendita infraquinquennale

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 8847 del 30 aprile 2015, si è pronunciata nuovamente riguardo alla questione della permanenza delle agevolazioni “prima casa” in caso di acquisto di un nuovo immobile, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’abitazione acquistata con le agevolazioni.

Nel caso di specie, al contribuente era stato notificato un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni riguardo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a seguito della vendita infraquinquennale e del riacquisto entro l’anno di un nuovo immobile mai adibito effettivamente ad abitazione principale. In realtà, più immobili erano stati acquistati e rivenduti nel corso del tempo senza che la residenza vi fosse effettivamente trasferita.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della pronuncia di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate, dinanzi alla Corte di Cassazione, ha evidenziato la circostanza che i Giudici hanno ricostruito tutta la cronologia degli acquisti e delle rivendite degli immobili, ritenendo che non fosse maturata la decadenza delle agevolazioni “prima casa” per il solo fatto che il contribuente aveva riacquistato, entro l’anno da ogni successiva rivendita, ulteriori immobili dichiarando di volerli adibire ad abitazione principale. Tale intento, però, non si era perfezionato con l’effettivo trasferimento della residenza in uno degli immobili successivamente acquistati e, soprattutto, nel secondo immobile acquistato, condizione imprescindibile per conservare l’agevolazione goduta con il primo acquisto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione presentato dall’Agenzia delle Entrate.

La Corte ha, in particolare, sostenuto che il legislatore ha imposto che il contribuente che abbia acquistato un nuovo immobile, a seguito di rivendita infraquinquennale, non debba semplicemente dichiarare di volerlo adibire ad abitazione principale, ma lo debba effettivamente adibire a propria abitazione in conformità all’intento dichiarato.

Il legislatore, infatti, non vuole agevolare meri progetti di future ed eventuali sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte degli acquirenti.

La Cassazione ha, pertanto, confermato il proprio orientamento secondo il quale le agevolazioni “prima casa” possono essere mantenute soltanto se l’acquisto sia seguito dall’effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato come propria abitazione, anche in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa aver effettuato nell’arco di tempo previsto dalla legge successivamente alla rivendita dell’immobile originariamente acquistato.

La Cassazione ha precisato che, infatti, i benefici fiscali sono subordinati, per loro natura, al raggiungimento dello scopo per il quale sono concessi. Quindi, il raggiungimento dello scopo abitativo rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio connaturato alla ratio dell’istituto.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, affermato che i Giudici di secondo grado hanno errato nel ritenere che il contribuente abbia rispettato le condizioni di legge per la conservazione dei benefici “prima casa”, senza verificare che sia stata rispettata la condizione dell’effettiva realizzazione del’intento abitativo dichiarato.

Infine, essendo pacifico che l’intento abitativo non si era realizzato con riguardo al primo immobile acquistato dopo la vendita infraquinquennale, la Corte ha anche deciso nel merito la controversia, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e rigettando il ricorso del contribuente nei confronti del provvedimento impositivo dell’Amministrazione finanziaria.

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