string(14) "sidebar attiva"
Altre Novità
17 Dicembre 2021
4 Minuti di lettura

Acquisto prima casa under 36: sì alle agevolazioni anche se tramite asta.

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’applicazione delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa previste per gli under 36 anni dal Decreto “Sostegni bis”.

L’istante intende acquistare un immobile all’asta. Secondo l’istante, sussistono i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni introdotte dal Decreto “Sostegni bis”. Le agevolazioni consistono nell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre al riconoscimento di un credito d’imposta di un importo pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, in caso di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, stipulati in favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno nel quale si procede con il rogito e con un valore ISEE non superiore a 40.000 Euro annui.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 808 del 13 dicembre 2021, ha ricordato la normativa in materia. Le agevolazioni in questione trovano applicazione agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis”) ed il 30 giugno 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Circolare del 14 ottobre 2021 con la quale è stato chiarito che tali agevolazioni trovano applicazione anche nel caso in cui il diritto sull’immobile si acquisisce per effetto di un decreto di trasferimento emesso a seguito di un procedimento giudiziale.

Ciò in considerazione della prassi applicata in materia di agevolazioni “prima casa” secondo la quale queste stesse agevolazioni possono essere applicate anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene tramite un provvedimento giudiziale.

Le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti necessari per l’applicazione delle agevolazioni fiscali devono essere rese dalla parte interessata nel corso del giudizio affinché possano risultare nel provvedimento che conclude il procedimento stesso. Le dichiarazioni potranno comunque essere rese anche in un momento successivo purché prima della registrazione dell’atto.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto