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29 Giugno 2013

Sisma del maggio 2012: istituiti i codici tributo che le banche possono utilizzare per usufruire dei crediti d’imposta relativi ai finanziamenti agevolati erogati.

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Con la Risoluzione n. 41 del 28 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, da parte dei soggetti finanziatori, mediante modello F24, del credito d’imposta previsto in loro favore in caso di erogazione di finanziamenti agevolati, per interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia urbanistica e ad uso produttivo, in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012.

Il codice tributo istituito è il codice “6840”, denominato “Credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – Sisma maggio 2012 – art. 3-bis D.L. 6 luglio 2012, n. 95”.

Il codice tributo in questione deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna degli “Importi a credito compensati”. Come anno di riferimento, deve essere indicato l’anno al quale si riferisce la rata di rimborso del finanziamento al quale la somma è collegata.

Con la medesima Risoluzione, è stato istituito anche il codice tributo che deve essere indicato dai soggetti finanziatori per utilizzare, sempre mediante modello F24, il credito d’imposta previsto in loro favore per il recupero degli interessi relativi ai finanziamenti agevolati erogati e delle spese strettamente necessarie alla loro gestione. Si tratta, in questo caso, dei finanziamenti agevolati introdotti, dall’articolo 11 del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, in favore delle medesime popolazioni, per il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi.

Il codice istituito è il codice “6841”, denominato “Credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi al finanziamento erogato e delle spese di gestione – Sisma maggio 2012 – art. 11, c. 10, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174”.

Il codice deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna degli “Importi a credito compensati”. Deve essere indicato, quale anno di riferimento, l’anno al quale si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi e delle spese di gestione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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