Con Risoluzione 22 maggio 2008, n. 210, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il corrispettivo conseguito per la rinuncia del diritto reale di servitù costituisce una plusvalenza in quanto rientra nell’art. 67, lettera b), TUIR, concernente le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, pertanto, il valore tassabile sarà rappresentato dalla differenza fra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto originario.
Fonte: www.seac.it
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