NULL
Altre Novità
20 Ottobre 2007

Imposta sulla pubblicità dovuta se avviso di rettifica

Scarica il pdf

Con Sentenza 5 ottobre 2007, n. 20868, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla portata dell’art. 10, D.Lgs. n. 507/1993 che dispone la possibilità per il Comune di procedere a rettifica o accertamento d’ufficio dell’importo dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità.

Secondo la Corte, tale norma dispone che qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione, l’imposta deve essere pagata anche se ha ricevuto solamente un avviso di rettifica della dichiarazione (perché ritenuta infedele); in caso di mancata presentazione, invece, deve essergli notificato l’avviso di accertamento.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
21 Novembre 2025
Impairment Test: quando viene eseguito, definizione ed ambito di applicazione

Impairment Test: ecco una guida utile sulla definizione, ambito di applicazione e...

21 Novembre 2025
Contributo centri estivi: cos’è?

E’ un contributo al quale si accede attraverso la partecipazione ad un bando di...

21 Novembre 2025
Global Minimum Tax in Italia: definiti i nuovi adempimenti

Introduzione e contesto normativo Con la pubblicazione del decreto del Vice...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto