NULL
Altre Novità
12 Ottobre 2013

Causali contributo: l’Agenzia delle Entrate ne sopprime alcune e ne istituisce altre.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 64 dell’11 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi in favore dell’Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori – E.B.I.L.

La causale istituita è la causale “EBIL“.

Nel modello F24, la causale in questione deve essere inserita nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza della colonna degli “importi a debito versati”.

Inoltre, devono essere indicati: nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda; nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo. Invece, la colonna “a mm/aaaa” deve rimanere vuota.

Con la Risoluzione n. 65 dell’11 ottobre 2013, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a sopprimere le causali contributo: “IADP“, denominata “Incremento addizionale passeggeri”; “DOM4“, denominata “Associazioni dei datori di lavoro domestico”; “DCON“, denominata “Prima rata condono Dm ex lege 448/98”; “ACON“, denominata “Prima rata condono lavoratori agricoli ex lege 448/98”.

Nella Risoluzione dell’11 ottobre, è stato, altresì, precisato che la soppressione delle predette causali contributo avrà effetto a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della Risoluzione medesima.

Con la Risoluzione n. 66 della medesima data dell’11 ottobre, infine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo per la riscossione, mediante modello F24, dei contributi in favore dell’Ente Bilaterale Contrattuale per la Vigilanza e la Sicurezza – EN.BI.VI.SI.

Si tratta della causale contributo “MI53“.

La causale in questione deve essere inserita nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza della colonna degli “importi a debito versati”.

Inoltre, devono essere indicati: nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda; nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo. La colonna “a mm/aaaa” deve rimanere vuota.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto