NULL
Altre Novità
28 Marzo 2009

Bonus investimenti nelle aree svantaggiate: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 23 marzo 2009, n. 75, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza d’interpello, si è espressa riguardo all’utilizzo del credito d’imposta spettante per gli investimenti in aree svantaggiate previsto dall’art. 1, commi da 271 a 279, Finanziaria 2007.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, il ritardo nella realizzazione delle opere d’investimento programmate non comporta la decadenza dall’agevolazione e la perdita del credito d’imposta.

Ciò che rileva è che il credito sia fruito solo dopo la realizzazione del programma d’investimento e comunque entro l’anno 2013, evidenziandolo nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui lo stesso matura.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
24 Ottobre 2025
Dipendenti eletti in Comune: i rimborsi ai datori di lavoro non pagano l’IVA

Agenzia delle Entrate, risposta n. 261 del 9 ottobre 2025 Il principio chiarito: i...

24 Ottobre 2025
Bollo e contrassegni degli intermediari: nuovi standard di sicurezza e tracciabilità

Un aggiornamento per rafforzare sicurezza e trasparenza Il sistema dei documenti...

24 Ottobre 2025
Regime fiscale di SIIQ e SIINQ: un’opzione al passo con i tempi

Introduzione al nuovo modello di comunicazione L’Agenzia delle Entrate ha...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto