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17 Febbraio 2017

Eventi sismici del 2016 e del 2017: nuove regole per la sospensione degli adempimenti tributari

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Con il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della medesima data, sono stati disposti nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

In particolare, all’articolo 11 sono inserite le nuove disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari.

Secondo la nuova versione dell’articolo 48 del Decreto Legge n. 189 del 2016 (le modifiche sono inserite al comma 1 dell’articolo 11), è data la possibilità di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, gli adempimenti riguardanti le ritenute relative a soggetti con residenza nei Comuni colpiti dal terremoto che avrebbero dovuto essere effettuati dal 24 agosto 2016 al 19 ottobre 2016 e dal 26 ottobre 2016 al 18 dicembre 2016.

Inoltre, le nuove regole prevedono che i sostituti d’imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, su richiesta di coloro che risiedono nei Comuni colpiti dal terremoto, non devono operare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017. In particolare, la sospensione della ritenuta alla fonte riguarda i redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali riguarda ora le scadenze comprese tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione avverrà entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Anche la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione, tramite addebito sulla bolletta dell’energia elettrica, avverrà entro il 16 dicembre 2017. Qualora, a causa del terremoto, non si detiene più alcun apparecchio televisivo, il canone non è comunque dovuto per il secondo semestre 2016 e per tutto il 2017.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, devono essere effettuati entro il mese di dicembre 2017.

Inoltre, in virtù delle nuove regole, nei Comuni colpiti dal terremoto, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito esecutivi, così come le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione ed i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (articolo 11, comma 2, Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017).

E’ prevista la possibilità per i titolari di redditi d’impresa e di redditi da lavoro autonomo e per coloro che esercitano attività agricole, di richiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare il 30 novembre 2017, per versare i tributi dovuti nel 2017. Con un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 8 del 2017, saranno concesse le garanzie dello Stato suddette e saranno definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse garanzie (articolo 11, comma 3, Decreto Legge n. 8/2017).

I medesimi soggetti potranno versare i tributi dovuti per il 2018 in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Anche per versare tali tributi, potrà essere richiesto un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato o potrà essere richiesta un’integrazione del finanziamento già concesso in base alle norme predette. Il finanziamento o l’integrazione del finanziamento per i versamenti relativi al 2018 verranno erogati entro il 30 novembre 2018 (articolo 11, comma 4, Decreto Legge n. 8/2017).

Nel Decreto Legge, è, altresì, disposto che gli interessi relativi ai predetti finanziamenti erogati e le spese di gestione ad essi connesse saranno corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito d’imposta che potrà essere utilizzato mediante modello F24 o potrà essere ceduto. Il capitale, invece, dovrà essere restituito dai soggetti che hanno richiesto il finanziamento, a partire dal 1° gennaio 2020 (per i finanziamenti relativi ai tributi del 2017) e dal 1° gennaio 2021 (per i finanziamenti relativi ai tributi del 2018), secondo un piano di ammortamento di cinque anni (articolo 11, comma 5, Decreto Legge n. 8/2017).

Infine, a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, è prevista la proroga di un anno dei termini e delle scadenze previsti dalla normativa relativa alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali, introdotta dal “Decreto fiscale” del 2016 (articolo 11, comma 10, Decreto Legge n. 8/2017).

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