Informativa di settore
Tale Principio è conforme al Regolamento n. 1725/2003, modificato dai Regolamenti nn. 2236/2004, 2238/2004, 1274/2008 108/2006 e quindi alle disposizioni al 31 dicembre 2009.
Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 14, Comunicazione economico-finanziaria di settore, il quale era stato approvato dal Board in una versione rivista nella forma nel 1994. Il Principio così rivisto nella sostanza è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1998 o da data successiva.
I paragrafi 129 e 130 dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività, contengono alcune disposizioni sull’informativa di settore per le perdite per riduzione di valore.
INTRODUZIONE
Il presente Principio («IAS 14 (rivisto nella sostanza)») sostituisce il Principio contabile internazionale IAS 14, Comunicazione economico-finanziaria di settore («IAS 14 originario»). Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1998 o da data successiva. Le principali modifiche dall’originario IAS 14 sono le seguenti:
1. Lo IAS 14 originario si applicava alle imprese i cui titoli erano negoziati pubblicamente e ad altre entità economiche economicamente rilevanti. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) si applica alle imprese le cui azioni o titoli di debito sono negoziate pubblicamente, comprese le imprese che stanno per emettere azioni o titoli di debito in un mercato mobiliare pubblico, ma non ad altre entità pur economicamente rilevanti.
2. Lo IAS 14 originario richiedeva che l’informativa fosse presentata per settori merceologici e settori geografici. Esso forniva solo una direttiva generale per identificare i settori merceologici e le aree geografiche. Suggeriva che i raggruppamenti organizzativi interni potessero fornire una base per determinare i settori oggetto di informativa o che l’informativa di settore richiedesse una riclassificazione di dati. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che l’informativa sia presentata per settori di attività e settori geografici. Fornisce una guida più specifica dello IAS 14 originario per identificare i settori di attività e i settori geografici. Richiede che l’impresa guardi alla sua struttura organizzativa interna e al suo sistema di rendicontazione interna per identificare tali settori. Se i settori interni non sono basati né su gruppi di prodotti e servizi correlati né su aree geografiche, lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che l’impresa debba considerare il successivo livello inferiore di suddivisione interna per identificare i settori oggetto di informativa.
3. Lo IAS 14 originario richiedeva che fosse fornita la stessa quantità di informazioni sia per settori merceologici sia geografici. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) prevede che vi sia una base di suddivisione primaria e un’altra secondaria, con una informativa considerevolmente inferiore da illustrare nel settore secondario.
4. Lo IAS 14 originario non si pronunciava sul fatto che l’informativa di settore dovesse essere redatta usando i principi contabili adottati per il bilancio consolidato o d’esercizio. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che siano seguiti gli stessi principi contabili.
5. Lo IAS 14 originario consentiva differenze nella definizione di risultato del settore tra le imprese. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) fornisce una guida più specifica dello IAS 14 originario per le voci specifiche di ricavo e costo da includere o escludere dai ricavi e costi del settore. Conseguentemente, lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede una valutazione uniforme del risultato del settore, ma solo nella misura in cui le voci di costo e ricavo possano essere direttamente attribuibili o ragionevolmente ripartibili per settori.
6. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che vi sia «simmetria» nella inclusione di voci nel risultato del settore e nelle attività del settore. Se, per esempio, il risultato del settore riflette l’ammortamento, l’attività relativa deve essere inclusa nelle attività del settore. Lo IAS 14 originario non si pronunciava su tale aspetto.
7. Lo IAS 14 originario non si pronunciava sul fatto che i settori considerati troppo piccoli per una separata presentazione potessero essere aggregati o esclusi da tutti i settori oggetto di informativa. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) prevede che i piccoli settori che sono internamente presi in considerazione ma per i quali non è richiesta separata presentazione possono essere aggregati con altri se hanno in comune un sostanziale numero di fattori che definiscono un settore d’attività o un settore geografico, o possono essere aggregati con un rilevante settore simile la cui informativa è presentata internamente se sono soddisfatte specifiche condizioni.
8. Lo IAS 14 originario non trattava se i settori geografici dovevano essere determinati in base al luogo ove si trovavano i beni dell’impresa (origine delle vendite) o in base al luogo dove i clienti si trovavano (destinazione delle vendite). Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che, qualunque sia la base dei settori geografici dell’impresa, diverse tipologie di dati, se significativamente diversi, debbano essere esposte anche in base a quanto previsto dall’altro criterio.
9. Lo IAS 14 originario richiedeva quattro principali tipologie di informazioni sia per settori merceologici sia per settori geografici:
(a) ricavi o altri proventi operativi, distinguendo tra ricavi da clienti esterni al l’impresa e ricavi derivanti da altri settori;
(b) risultato del settore;
(c) attività impiegate per settore; e
(d) la base per la determinazione dei prezzi tra settori. Per una base primaria di informativa dell’impresa per settore (settori d’attività o geografici), lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede le medesime quattro tipologie di informazioni e inoltre:
(a) le passività del settore;
(b) il costo di immobili, impianti e macchinari e di attività immateriali acquisite nel periodo;
(c) le svalutazioni e gli ammortamenti;
(d) i costi non monetari diversi da svalutazioni e ammortamenti; e
(e) la quota di utile o perdita netta in una società collegata, joint venture, o altra partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto se sostanzialmente tutte le operazioni della società interessata rientrano esclusivamente in quel settore, e il valore della relativa partecipazione.
Per la base dell’informativa secondaria settoriale di impresa, lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) elimina la disposizione dello IAS 14 originario in merito al risultato del settore e lo sostituisce con il costo di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali acquisite nel corso dell’esercizio.
10. Lo IAS 14 originario non si pronunciava sul fatto che l’informativa dell’esercizio precedente presentata per fini comparativi dovesse essere rideterminata per un cambiamento rilevante nei principi contabili di settore. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede la rideterminazione a meno che ciò non sia impraticabile.
11. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che se il totale ricavi da clienti esterni per tutti i settori aggregati oggetto di informativa è inferiore al 75% del totale dei ricavi d’impresa, allora devono essere identificati ulteriori settori da presentare fino a che il livello del 75% non sia raggiunto.
12. Lo IAS 14 originario consentiva un metodo di determinazione dei prezzi nei trasferimenti tra i dati di settore da applicare nell’informativa di settore diverso da quello effettivamente usato per determinare i prezzi dei trasferimenti. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che i trasferimenti tra settori siano misurati in base a ciò che l’impresa applica nella pratica per determinare i prezzi dei trasferimenti.
13. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede una informativa sui ricavi per ciascun settore che non si ritiene oggetto di informativa, perché la maggior parte dei suoi ricavi dipende da vendite ad altri settori, solo se tale settore ha ricavi da vendite a clienti esterni pari al 10% o oltre del totale dei ricavi dell’impresa. Lo IAS 14 originario non prevedeva alcuna disposizione simile.
SOMMARIO
Finalità
Ambito di applicazione
Definizioni – Definizioni da altri Principi contabili internazionali
Definizioni di settore d’attività e di settore geografico
Definizione di ricavo, costo, risultato, attività e passività di settore
Identificazione dei settori oggetto di informativa – Schemi primario e secondario di informativa settoriale
Settori d’attività e geografici
Settori oggetto di informativa
Principi contabili di settore
Informazioni integrative
Schema di presentazione primario
Informativa secondaria di settore
Informazioni settoriali di carattere illustrativo
Altri problemi connessi all’informativa
Data di entrata in vigore
I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l’applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).