Informativa secondaria di settore
68. I paragrafi 50-67 identificano le disposizioni relative all’informativa applicabili a ciascun settore basato su uno schema di presentazione primario d’impresa. I paragrafi 69-72 identificano le regole dell’informativa da applicare a ciascun settore da presentare basato su uno schema di presentazione secondario, come segue:
(a) se uno schema di informativa primario d’impresa è per settori d’attività, le regole relative allo schema di informativa secondario sono identificate nel paragrafo 69;
(b) se uno schema di informativa primario d’impresa è per settori geografici basato sulla localizzazione delle attività (dove sono prodotti i beni o resi i servizi), le relative regole di presentazione dello schema secondario sono identificate nei paragrafi 70 e 71;
(c) se uno schema di informativa primario d’impresa fosse per settori geografici basato sulla localizzazione dei clienti (dove i beni e i servizi sono venduti), le relative regole di presentazione dello schema secondario sono identificate nei paragrafi 70 e 72.
69. Se uno schema primario di informativa dell’impresa è per settori d’attività, si deve anche fornire la seguente informativa:
(a) ricavi del settore derivanti da clienti esterni per area geografica in base alla localizzazione geografica dei clienti, per ciascun settore geografico in cui i ricavi da vendite a clienti esterni siano almeno il 10% del totale dei ricavi dell’impresa dalle vendite a clienti;
(b) l’ammontare complessivo delle attività del settore per localizzazione geografica dell’attivo, per ciascun settore geografico il cui attivo sia almeno il 10% del totale attivo di tutti i settori geografici d’impresa; e
(c) totale costi sostenuti nel corso dell’esercizio per acquisire attività del settore che si suppone verranno usate per più di un esercizio (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) in base alla localizzazione geografica dell’attivo, per ciascun settore geografico in cui l’attivo di settore sia almeno il 10% del totale attivo di tutti i settori geografici.
70. Se lo schema di informativa primario dell’impresa per settore è per settori geografici (basato sulla allocazione delle attività o sulla localizzazione dell’attività o dei clienti) si deve esporre anche la seguente informativa di settore per ciascun segmento d’attività i cui ricavi da vendite a clienti esterni o beni di settore siano almeno il 10% del totale ricavi d’impresa delle vendite a tutti i clienti esterni o i cui attivi di settore siano almeno il 10% del totale attivo di tutti i settori d’attività:
(a) ricavi del settore derivanti da clienti esterni;
(b) il valore contabile complessivo dell’attivo di settore; e
(c) costi complessivi sostenuti nell’esercizio per acquisire attività di settore che si presume saranno usate per più di un esercizio (immobili, impianti, macchinari e attività immateriali).
71. Se lo schema di informativa primario dell’impresa per settore è per settori geografici in base alla localizzazione delle attività, e se la localizzazione dei clienti è diversa dalla localizzazione dei suoi beni, allora l’impresa dovrà illustrare i ricavi dalle vendite a clienti esterni per ciascun settore geografico i cui ricavi siano almeno il 10% dei ricavi totali d’impresa delle vendite a clienti esterni.
72. Se lo schema di informativa primario dell’impresa è per settori geografici in base alla localizzazione dei clienti, e se le attività dell’impresa fossero collocate in aree geografiche diverse da quelle
dei suoi clienti, allora l’impresa dovrà illustrare anche la seguente informativa per ciascun settore geografico in base alla localizzazione dei beni i cui ricavi dalle vendite a clienti esterni o i cui beni di settore siano almeno il 10% dei relativi importi consolidati o complessivi d’impresa:
(a) il valore contabile complessivo delle attività del settore per localizzazione geografica dell’attivo; e
(b) gli investimenti totali sostenuti nel periodo per acquisire attività pluriennali di settore (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) per localizzazione dei beni.