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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 14 Informativa di settore – Principi contabili di settore

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44. L’informativa di settore deve essere preparata in conformità ai principi contabili usati per redigere e presentare il bilancio consolidato o dell’impresa.

45. C’è la presunzione che i principi contabili che gli amministratori e la direzione aziendale hanno scelto di usare, nel preparare il proprio bilancio consolidato o d’impresa globalmente intesa, siano quelli che essi stessi ritengono più appropriati ai fini informativi esterni. Dato che lo scopo dell’informativa di settore è quello di aiutare gli utilizzatori del bilancio a comprendere meglio e a fare valutazioni più oggettive sull’impresa nel suo insieme, il presente Principio richiede di usare, nella preparazione delle informazioni settoriali, i principi contabili che gli amministratori o la direzione aziendale hanno scelto. Ciò non significa, tuttavia, che i principi contabili usati per il consolidato o per l’impresa debbano essere applicati ai settori oggetto di informativa come se i settori fossero distinte entità economiche a sé stanti che redigono il bilancio. Un calcolo specifico fatto per applicare un particolare principio contabile all’impresa globalmente intesa può essere attribuito ai settori se c’è una base ragionevole per farlo. I calcoli connessi alle pensioni, per esempio, spesso sono fatti per l’impresa nel suo insieme, ma le cifre così ottenute devono essere attribuite ai settori in base allo stipendio e ai dati demografici dei settori.

46. Il presente Principio non proibisce che l’informativa di ulteriori informazioni di settore sia redatta in base ad altri principi contabili rispetto a quelli adottati per il consolidato e per il bilancio dell’impresa purché (a) l’informativa sia presentata internamente al consiglio di amministrazione e all’amministratore delegato allo scopo di prendere decisioni sull’attribuzione delle risorse al settore e di valutazione del suo risultato economico e (b) la base di valutazione per questa ulteriore informativa sia chiaramente descritta.

47. I beni che siano utilizzabili congiuntamente da due o più settori devono essere attribuiti ai settori se, e solo se, anche i relativi ricavi e costi sono attribuiti a quei settori.

48. Il modo in cui attività, passività, ricavi e costi sono attribuiti ai settori dipende da fattori quali la natura di queste voci, le attività svolte nel settore, e la relativa autonomia del settore. Non è possibile o appropriato specificare una singola base di ripartizione da fare adottare dalle imprese. Non è appropriato forzare la ripartizione di attività, passività, ricavi e costi d’impresa che si riferiscano congiuntamente a due o più settori, se la sola base per effettuare tali attribuzioni è arbitraria o difficile da capire. Inoltre, le definizioni di ricavo, costo, attività, passività del settore sono collegate tra loro e la distribuzione risultante deve essere coerente. Perciò, attività usate congiuntamente sono attribuibili ai settori se, e solo se, anche i relativi ricavi e costi sono attribuiti a tali settori. Per esempio, una attività è inclusa in un settore se, e solo se, la relativa svalutazione e il relativo ammortamento sono dedotti nel valutare il risultato del settore.

 

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