NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 14 Informativa di settore – Principi contabili di settore

Scarica il pdf

44. L’informativa di settore deve essere preparata in conformità ai principi contabili usati per redigere e presentare il bilancio consolidato o dell’impresa.

45. C’è la presunzione che i principi contabili che gli amministratori e la direzione aziendale hanno scelto di usare, nel preparare il proprio bilancio consolidato o d’impresa globalmente intesa, siano quelli che essi stessi ritengono più appropriati ai fini informativi esterni. Dato che lo scopo dell’informativa di settore è quello di aiutare gli utilizzatori del bilancio a comprendere meglio e a fare valutazioni più oggettive sull’impresa nel suo insieme, il presente Principio richiede di usare, nella preparazione delle informazioni settoriali, i principi contabili che gli amministratori o la direzione aziendale hanno scelto. Ciò non significa, tuttavia, che i principi contabili usati per il consolidato o per l’impresa debbano essere applicati ai settori oggetto di informativa come se i settori fossero distinte entità economiche a sé stanti che redigono il bilancio. Un calcolo specifico fatto per applicare un particolare principio contabile all’impresa globalmente intesa può essere attribuito ai settori se c’è una base ragionevole per farlo. I calcoli connessi alle pensioni, per esempio, spesso sono fatti per l’impresa nel suo insieme, ma le cifre così ottenute devono essere attribuite ai settori in base allo stipendio e ai dati demografici dei settori.

46. Il presente Principio non proibisce che l’informativa di ulteriori informazioni di settore sia redatta in base ad altri principi contabili rispetto a quelli adottati per il consolidato e per il bilancio dell’impresa purché (a) l’informativa sia presentata internamente al consiglio di amministrazione e all’amministratore delegato allo scopo di prendere decisioni sull’attribuzione delle risorse al settore e di valutazione del suo risultato economico e (b) la base di valutazione per questa ulteriore informativa sia chiaramente descritta.

47. I beni che siano utilizzabili congiuntamente da due o più settori devono essere attribuiti ai settori se, e solo se, anche i relativi ricavi e costi sono attribuiti a quei settori.

48. Il modo in cui attività, passività, ricavi e costi sono attribuiti ai settori dipende da fattori quali la natura di queste voci, le attività svolte nel settore, e la relativa autonomia del settore. Non è possibile o appropriato specificare una singola base di ripartizione da fare adottare dalle imprese. Non è appropriato forzare la ripartizione di attività, passività, ricavi e costi d’impresa che si riferiscano congiuntamente a due o più settori, se la sola base per effettuare tali attribuzioni è arbitraria o difficile da capire. Inoltre, le definizioni di ricavo, costo, attività, passività del settore sono collegate tra loro e la distribuzione risultante deve essere coerente. Perciò, attività usate congiuntamente sono attribuibili ai settori se, e solo se, anche i relativi ricavi e costi sono attribuiti a tali settori. Per esempio, una attività è inclusa in un settore se, e solo se, la relativa svalutazione e il relativo ammortamento sono dedotti nel valutare il risultato del settore.

 

Torna all’indice dello Ias 14 Informativa di settore

Torna all’indice dei Principi Contabili Internazionali

Articoli correlati
11 Ottobre 2024
Proroga del regime “impatriati” anche per chi ha usufruito del regime “neo residenti”

Un cittadino italiano, che ha lavorato negli Stati Uniti per 10 anni e che nel 2019 è...

11 Ottobre 2024
Codice tributo per il tax credit sul gasolio per l’autotrasporto

Emanato un nuovo codice tributo per le imprese di autotrasporto che beneficiano della...

11 Ottobre 2024
Istituito il codice tributo per gli investimenti nella Zes unica

Il 22 luglio 2024 è stato istituito il codice tributo “7034”, utilizzabile per il...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto