Altri problemi connessi all’informativa
74. Se un settore d’attività o un settore geografico la cui informativa presentata al consiglio di amministrazione e all’amministratore delegato non è identificabile come settore oggetto di informativa perché ottiene la maggior parte dei suoi ricavi da vendite ad altri settori, ma ciò nonostante i suoi ricavi da vendite a clienti esterni sono pari o superiori al 10% del totale dei ricavi dell’impresa a tutti i suoi clienti esterni, l’impresa deve evidenziare tale circostanza e i valori dei ricavi derivanti da (a) vendite a clienti esterni e (b) vendite interne ad altri settori.
75. Nel valutare ed esporre i ricavi del settore da operazioni con altri settori, i trasferimenti infrasettoriali devono essere valutati in base ai valori effettivamente adottati per determinare i corrispettivi di tali trasferimenti. La base di determinazione dei corrispettivi dei trasferimenti infrasettoriali e ogni modifica relativa devono essere evidenziate nel bilancio.
76. Devono essere evidenziati i cambiamenti dei principi contabili adottati per l’informativa di settore che abbiano un effetto rilevante sull’informativa di settore, e l’informativa di settore per l’esercizio precedente esposta a fini comparativi deve essere rideterminata a meno che non sia possibile farlo. Tale informativa deve comprendere una descrizione della natura del cambiamento, le sue ragioni, il fatto che i dati comparativi sono stati rideterminati o che non è possibile farlo, e l’effetto finanziario della modifica, se ragionevolmente determinabile. Se l’impresa cambia l’identificazione dei suoi settori e non ridetermina l’informativa di settore per il periodo precedente sulla nuova base perché non è possibile farlo, ai fini comparativi deve evidenziare dati settoriali sia per la precedente sia per la nuova base settoriale nell’esercizio in cui cambia l’identificazione dei suoi settori.
77. I cambiamenti di principi contabili adottati dall’impresa sono disciplinati dallo IAS 8. Lo IAS 8 richiede che i cambiamenti di principi contabili debbano essere apportati solo se richiesti dallo statuto, o da un organismo preposto alla statuizione dei principi contabili, o se la modifica produrrà una più valida rappresentazione degli eventi o operazioni nei bilanci dell’impresa.
78. I cambiamenti di principi contabili adottati al livello d’impresa che influenzano l’informativa di settore devono essere trattati in conformità a quanto disposto dallo IAS 8. A meno che un nuovo Principio contabile internazionale preveda diversamente, lo IAS 8 richiede che un cambiamento di principi contabili debba essere applicato retroattivamente e che l’informativa dell’esercizio precedente sia rideterminata a meno che non sia possibile farlo (trattamento contabile di riferimento) o che la rettifica globale risultante dalla modifica sia inclusa nella determinazione dell’utile o della perdita netta dell’impresa per l’esercizio in corso (trattamento contabile alternativo consentito). Se è adottato il trattamento contabile di riferimento, l’informativa di settore per il periodo precedente sarà rideterminata. Se è seguito il trattamento contabile alternativo, la rettifica complessiva compresa nella determinazione dell’utile o perdita netta dell’impresa è inclusa nel risultato del settore se è una voce operativa che può essere attribuita o ragionevolmente ripartita a settori. In quest’ultimo caso, lo IAS 8 può richiedere una separata informativa se il suo grado, natura o influenza è tale che l’informativa sia rilevante per spiegare il risultato economico dell’impresa per l’esercizio.
79. Alcuni cambiamenti di principi contabili fanno specificatamente riferimento all’informativa di settore. Esempi sono i cambiamenti nell’identificazione dei settori e cambiamenti nella base di ripartizione ai settori dei costi e dei ricavi. Tali cambiamenti possono avere un rilevante impatto sulle informazioni di settore presentate senza modificare l’informativa complessiva presentata dall’impresa. Per permettere agli utilizzatori di conoscere i cambiamenti e di determinare gli andamenti, l’informativa di settore del periodo precedente va rideterminata, se possibile, per riflettere il nuovo principio contabile.
80. Il paragrafo 75 richiede che, ai fini informativi di settore, i trasferimenti infrasettoriali siano determinati in base al sistema che l’impresa correntemente adotta per valorizzarli. Se l’impresa modifica il metodo che correntemente adotta per valorizzarli, ciò non rappresenta un cambiamento di principio contabile per il quale i dati settoriali dell’esercizio precedente debbono essere rideterminati in conseguenza del paragrafo 76. Per altro, il paragrafo 75 richiede l’illustrazione di tale cambiamento.
81. L’impresa deve indicare i tipi di prodotti e servizi compresi in ogni settore di attività rappresentato e indicare la composizione di ciascun settore geografico oggetto di informativa, sia primario sia secondario, se non altrimenti evidenziati nell’informativa finanziaria.
82. Per valutare l’impatto di tali problemi come spostamenti della domanda, cambiamenti nei prezzi d’acquisto o di altri fattori di produzione, e lo sviluppo di prodotti e processi di servizi alternativi di un settore d’attività, è necessario conoscere le attività racchiuse in quel settore. Analogamente, per determinare l’impatto dei cambiamenti nell’ambiente economico e politico sui rischi e i tassi di rendimento di un settore geografico, è importante conoscere la composizione di quel settore geografico.
83. Settori precedentemente rappresentati che non raggiungono più il limite di rilevanza quantitativa non sono separatamente rappresentati. Essi non raggiungono più tale limite di rilevanza, per esempio, a causa di un declino nella domanda o di un cambiamento nella strategia di gestione o perché una parte delle operazioni di settore sono state vendute o riunite con altri settori. Una spiegazione dei motivi per i quali un settore precedentemente oggetto di informativa non è più considerato può anche essere utile nel confermare le attese relative al declinare dei mercati e ai cambiamenti nelle strategie d’impresa.