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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Lavori in corso su ordinazione La contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione nella legislazione civilistica e fiscale | Norme civilistiche

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PRINCIPI GENERALI

Valgono per i lavori in corso su ordinazione il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall’art. 2423 Codice civile, nonché gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dallo stesso articolo.

CLASSIFICAZIONE

L’art. 2424 Codice civile prevede che il valore delle opere o servizi eseguiti sia iscritto nell’apposita voce «Lavori in corso su ordinazione» della sotto classe I «Rimanenze» della classe C «Attivo circolante». Come indicato nella Relazione Ministeriale «è sembrato opportuno separare i lavori in corso su ordinazione (voce C I 3) dai prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (C I 2), sia perché l’espressione “semilavorati” mal si attaglia alle grandi costruzioni in corso sulla base di contratti d’appalto, sia perché ai lavori in corso su ordinazione si applica un criterio valutativo diverso da quello valido per le merci prodotte per il magazzino».

Alla voce 5 (Acconti) della classe D del passivo vanno iscritti gli anticipi ricevuti dai committenti per lavori da eseguire, inclusi quelli all’«ordine», e gli acconti ricevuti in corso d’opera a fronte dei lavori eseguiti, ma non ancora liquidati. L’art. 2424 Codice civile non richiede nello stato patrimoniale una separata classificazione degli anticipi e degli acconti ricevuti in corso d’opera. Tale indicazione andrà pertanto fornita nella nota integrativa.

I crediti per fatture emesse per anticipi, acconti e corrispettivi a titolo definitivo (e comunque portati a ricavo ed esclusi dalle rimanenze), non ancora riscosse, vanno iscritti tra i crediti dell’attivo circolante (sotto classe II della classe C) alla voce 1 «Verso clienti» o, alle successive voci 2, 3 e 4, se verso controllate, collegate e controllanti).

Nella classe B del passivo «Fondi per rischi ed oneri» andranno rilevati, ove non già considerati nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione in quanto costituenti rettifiche di valore degli stessi, gli accantonamenti per rischi ed oneri afferenti le commesse in corso di esecuzione, da determinarsi nel rispetto dei principi generali di prudenza e di competenza, richiamati dall’art. 2423 Codice civile.

Nel conto economico i corrispettivi di commessa vengono rilevati alla voce 1 «Ricavi delle vendite e delle prestazioni» della classe A «Valore della produzione», mentre il valore della produzione eseguita nell’esercizio, al netto di quella portata a ricavo, viene rilevato alla voce 3 «Variazione dei lavori in corso su ordinazione» della stessa classe.

I costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori vengono rilevati secondo competenza nella classe B del conto economico classificati per natura come previsto dall’art. 2425 Codice civile.

Gli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi non ancora eseguiti vengono iscritti fra gli altri conti d’ordine. In mancanza di una specifica disposizione al riguardo tale iscrizione può ritenersi sostituibile dalla indicazione degli impegni stessi nella nota integrativa.

VALUTAZIONE

Con riferimento alla valutazione delle rimanenze per opere e servizi eseguiti su ordinazione, il Codice civile stabilisce al punto 11 dell’art. 2426 che «i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza».

Pertanto dette rimanenze possono essere valutate sia con il criterio del costo previsto dal punto 9 dello stesso art. 2426 per le rimanenze in generale, sia sulla base del corrispettivo contrattuale maturato, ancorché superiore al costo.

Tale secondo criterio recepito per la prima volta dal nostro legislatore nel D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, ma già precedentemente recepito nella prassi, oltre che accolto dalla giurisprudenza, consente una maggiore adesione al principio della competenza e, come indicato nella Relazione Ministeriale, non viola il principio della realizzazione stante l’esistenza di un diritto al corrispettivo maturato.

Ne consegue che taluni autori ritengono obbligatoria l’adozione di tale criterio in quanto più conforme ai principi generali ed in particolare a quello della competenza.

Le norme di legge non precisano le modalità con cui determinare il corrispettivo maturato, rinviando implicitamente ad una interpretazione in chiave tecnica.

La variazione del criterio di valutazione è regolata dal punto 6 del primo comma dell’art. 2423 bis , e del secondo comma dell’articolo stesso.

Il requisito della «ragionevole certezza», previsto dal citato punto 11 dell’art. 2426 Codice civile impone, come indicato nella Relazione Ministeriale, «di tenere conto degli eventuali dubbi sulla percentuale di maturazione del corrispettivo e delle prevedibili contestazioni del committente, al fine di rispettare il principio della prudenza».

INFORMATIVA DI BILANCIO

Le norme civilistiche non contengono specifiche disposizioni in ordine alla informativa da fornire nella nota integrativa con riferimento ai lavori in corso su ordinazione.

E’ tuttavia da ricordare in particolare l’obbligo contenuto nel punto 9 dell’art. 2427 di indicare «gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale». E’ da ritenersi che tra essi siano da ricomprendersi gli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio, se non rilevati nei conti d’ordine.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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