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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Introduzione dell Euro quale moneta di conto Rilevazione delle differenze di cambio nelle imprese creditizie e finanziarie e nelle imprese di assicurazione |

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15. La disciplina degli articoli 21-23 D.Lgs. 213/1998

L’articolo 21 del D. lgs. 213/1998 stabilisce le modalità di rilevazione nei bilanci bancari delle differenze cambio che si manifestano in seguito alla fissazione del cambio dell’euro. Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 1998 o in corso a tale data si devono presentare gli effetti della fissazione dei tassi di conversione irrevocabili fra l’euro e le monete aderenti. Tutte le attività e passività denominate in valute aderenti, ad eccezione delle partecipazioni e delle immobilizzazioni materiali e immateriali non coperte dal rischio di cambio, devono essere tradotte applicando i rispettivi tassi di conversione. Le differenze di cambio rilevate devono essere incluse nel conto economico a norma dell’articolo 14, comma 1, lettera b), D. lgs. 87/1992, tra i profitti o le perdite da operazioni finanziarie.

In alternativa all’imputazione al conto economico, le differenze relative ai titoli di debito immobilizzati, se positive, possono essere accreditate in una specifica riserva non distribuibile o, se negative, possono essere addebitate in una riserva preesistente, ivi inclusa quella costituita per la contabilizzazione delle differenze positive. Le differenze suddette vengono trasferite al conto economico secondo uno dei seguenti tre metodi:

a. nell’esercizio di cessione o scadenza dei rispettivi titoli;

b. nel primo esercizio e nei successivi a frazioni computate in ragione della durata residua di ciascun titolo;

c. nel primo esercizio e nei tre successivi, ripartendo in quote costanti il saldo di tutte le differenze.

Nel caso in cui si opti per la procedura descritta al punto b), l’eventuale cessione del titolo comporta l’immediata iscrizione nel conto economico di tutta la differenza residua.

Le differenze relative alle partecipazioni e alle immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere imputate ad una riserva, appositamente costituita, non distribuibile se non in misura corrispondente ai valori realizzati in conseguenza di cessioni, ammortamenti e svalutazioni.

Le partecipazioni e le immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere convertite al cambio storico (cambio corrente al momento dell’acquisto); questa facoltà non si applica ai titoli di debito immobilizzati a causa della loro natura monetaria.

Il provvedimento della Banca d’Italia del 7 agosto 1998 ha recepito nella normativa dettagliata sui bilanci bancari il contenuto del D. lgs. 213/1998 ed ha stabilito in quali voci del bilancio dell’impresa o consolidato devono essere contabilizzate le differenze cambio. Il provvedimento ha stabilito inoltre in quali tavole della nota integrativa devono essere indicate le informazioni relative alle differenze derivanti da operazioni fuori bilancio.

16. Interpretazione ed integrazione tecnica delle norme in tema di imprese creditizie e finanziarie secondo i principi contabili

16.1 Premessa

L’introduzione dell’euro non costituisce un evento che giustifica la variazione dei principi contabili precedentemente adottati e pertanto le banche e gli altri enti finanziari devono continuare ad applicare i criteri seguiti nei bilanci degli esercizi precedenti.

16.2 Trattamento contabile di riferimento

Tutte le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio, denominate in monete aderenti all’Unione Economica e Monetaria, devono essere tradotte con i tassi fissi di conversione: gli utili o perdite di conversione devono essere iscritti nel conto economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 1998 o in corso a tale data.

16.3 Trattamenti contabili possibili in quanto autorizzati dal D. lgs. 213/98

Il decreto legislativo ha concesso agli enti creditizi la facoltà di contabilizzare gli effetti dell’introduzione dell’euro utilizzando criteri che contrastano con i postulati di chiarezza, precisione e prudenza. In particolare il D. lgs. ammette il differimento di perdite che, a causa della fissazione dei tassi di cambio irrevocabili, devono considerarsi realizzate. Allo stesso modo non è possibile invocare il principio della prudenza per differire gli eventuali utili: la fissazione definitiva dei tassi di cambio li rende certi

Contabilizzazione al cambio storico

Le immobilizzazioni non monetarie, costituite dalle partecipazioni e dalle altre immobilizzazioni materiali e immateriali, sono convertite al cambio in vigore al momento del loro acquisto. In questo caso le variazioni di valore dovute al movimento dei tassi di cambio vengono implicitamente iscritte nel conto economico al momento della cessione, ammortamento o svalutazione delle attività.

Differimento di utili e perdite e loro riconoscimento nel conto economico

Titoli di debito – La lettera a) del quarto comma dell’articolo 21 del D. lgs. ammette, limitatamente alle differenze sorte dalla conversione dei titoli di debito, la loro contabilizzazione tra le riserve ed il successivo riconoscimento nel conto economico secondo tre differenti modalità:

– per “cassa” nell’esercizio di scadenza o cessione del titolo;

– nel primo esercizio e nei successivi per frazioni computate in ragione della durata di ciascun titolo; la cessione del titolo comporta il riconoscimento immediato della differenza residua;

– nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le differenze.

Il D. lgs. afferma in modo chiaro che il terzo dei suddetti criteri deve essere applicato al saldo di tutte le differenze. Si ritiene che non sia accettabile utilizzare simultaneamente più di uno dei criteri ammessi per l’imputazione al conto economico.

La contabilizzazione diretta delle differenze cambio come variazioni del patrimonio netto comporta la contabilizzazione del relativo effetto fiscale. Le condizioni per la contabilizzazione delle imposte differite sono descritte nel principio contabile n. 25, “Il trattamento contabile delle imposte sul reddito”.

Partecipazioni, immobilizzazioni materiali e immateriali

La lettera b) del quarto comma dell’articolo 21 del D. lgs. stabilisce che le differenze originate dalla conversione di partecipazioni, immobilizzazioni materiali e immateriali siano contabilizzate direttamente tra le riserve del patrimonio netto, ponendo il vincolo della non distribuibilità di tali riserve se non in misura corrispondente a quanto realizzato per effetto di cessioni, ammortamenti e svalutazioni. Se si utilizza questo criterio, le differenze cambio sono iscritte al conto economico solo nellâ??esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni, ai sensi dellâ??art. 21, comma 5, cit.

La contabilizzazione diretta delle differenze cambio come variazioni del patrimonio netto comporta la contabilizzazione del relativo effetto fiscale. Le condizioni per la contabilizzazione delle imposte differite sono descritte nel principio contabile n. 25, “Il Trattamento contabile delle imposte sul reddito”.

16.4 Nota integrativa

Nella nota integrativa devono essere indicati i criteri seguiti per la rilevazione delle differenze cambio derivanti dall’introduzione dell’euro, gli ammontari delle differenze positive e negative e quelli contabilizzati nel conto economico e nello stato patrimoniale.

Il provvedimento della Banca dâ??italia del 7.8.1998 stabilisce che nella nota integrativa siano fornite, se apprezzabili, le seguenti informazioni:

a. attività e passività denominate nelle valute aderenti allâ??Euro (o comunque variabili in funzione dei tassi di cambio di tali valute), in calce alla tavola 11.7 “attività e passività in valute” della parte B;

b. operazioni fuori bilancio denominate nelle valute aderenti allâ??Euro (o comunque variabili in funzione dei tassi di cambio di tali valute), in calce alla tavola 10.5 “operazioni a termine” della parte B;

c. interessi attivi e passivi su attività e passività denominate nelle valute aderenti allâ??Euro (o comunque variabili in funzione dei tassi di cambio di tali valute), alle voci 1.3 (dettaglio della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati”) e 1.4 (dettaglio della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati”) della parte C della nota integrativa.

17. La disciplina degli articoli 24 e 25, D. lgs. 213/1998

La disciplina in questione si riferisce alle imprese di assicurazione di cui allâ??art. 1 del D. lgs. 173/97 (decreto di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione).

Con riferimento alle imprese di cui sopra, vengono dettati i criteri da adottare per la determinazione delle differenze di cambio relative ad elementi monetari in valute aderenti presenti nei bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 1998 (art. 24, D. lgs. 213/98).

Sono inoltre precisate le norme applicabili al bilancio consolidato ed i criteri per la modalità di imputazione delle differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in una valuta aderente, delle imprese consolidate (art. 25, D. lgs. cit.).

Le norme in esame ripropongono, in tema di trattamento delle differenze di cambio, gli stessi criteri, validi ai fini civilistici e tributari, applicabili alla generalità delle imprese. I medesimi criteri sono estesi anche agli elementi non monetari iscritti, ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 173/1997, nella classe D) dellâ??attivo patrimoniale, “Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione”.

18. Interpretazione ed integrazione tecnica delle norme in tema di imprese di assicurazione secondo i principi contabili

a) Trattamento delle differenze di cambio

La disciplina delle differenze di conversione applicabile alle società di assicurazione risulta essere in linea generale quella adottata per tutte le imprese industriali, mercantili e di servizi, descritte nel capitolo terzo. Ne consegue che non è consentito, per gli elementi monetari in valute aderenti, il mantenimento del cambio storico, ma è imposta la loro conversione ai tassi fissi in base ai criteri di imputazione nel conto economico descritti al § 9 del capitolo terzo.

I. Metodo dellâ??imputazione immediata per competenza

Le differenze derivanti dalla conversione ai tassi fissi, relative alle riserve tecniche – espresse nelle valute aderenti e costituite per coprire gli impegni derivanti dallâ??assicurazione dei rami vita, il cui rendimento è determinato in funzione dâ??investimenti dove il rischio è sopportato dagli assicurati – nonché le differenze relative alle riserve tecniche, costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensione (art. 38 D. lgs. 173/97), sono imputate alla voce II.6.d) del conto economico, “Variazioni delle riserve tecniche allorchè il rischio dellâ??investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione”.

Tale impostazione risulta coerente con la disciplina contabile assicurativa, secondo cui tutti i proventi e gli oneri patrimoniali e finanziari degli investimenti, quando connessi allâ??esercizio dellâ??assicurazione vita, devono figurare nel conto tecnico dei rami vita.

Le differenze derivanti dalla conversione ai tassi fissi – relative agli investimenti espressi nelle valute aderenti e a beneficio di assicurati del ramo vita, i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione (art. 24 D. lgs. 173/97) – devono essere iscritte nelle voci di conto economico direttamente rinvenibili negli schemi di legge, e cioè nelle voci II.3), “Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione” o II.10) “Oneri patrimonali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione”.

Si osserva che gli investimenti sopramenzionati sono convertiti ai tassi fissi anche se in tutto o in parte composti da elementi non monetari. Tale particolarità deriva dalla normativa di bilancio delle imprese di assicurazione che prevede, per tali investimenti, l’iscrizione in bilancio a valore corrente. Inoltre la norma stabilisce che, per la conversione degli investimenti di cui sopra, può essere adottato solo il metodo dellâ??imputazione diretta per competenza.

In via residuale, come disposto dal provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, le differenze derivanti dalla conversione ai tassi fissi, relative ad attività, passività ed operazioni fuori bilancio diverse dalle precedenti (comprese le riserve tecniche di cui agli artt. 31 e 39 del D. lgs. 173/97), devono essere incluse nelle voci III.7), “Altri proventi”, o III.8), “Altri oneri”.

II. Metodo analitico pro-rata e metodo sintetico

Analogamente a quanto descritto nel § 12 del capitolo terzo, si ritiene conforme allâ??intenzione del legislatore lâ??imputazione a conto economico della sola quota di competenza dellâ??esercizio. Il provvedimento ISVAP citato individua le voci da utilizzare in contropartita delle quote di differenze cambio rinviate agli esercizi successivi. Secondo tale provvedimento, le differenze di cambio positive e negative , relativamente alle frazioni rinviate ai successivi esercizi, sono iscritte rispettivamente alle voci H.3 del passivo e G.3 dellâ??attivo, “Altri ratei e risconti”.

b) Informazioni nella nota integrativa

Nella nota integrativa devono essere separatamente illustrati i metodi di conversione utilizzati, lâ??ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale. Inoltre, ai fini dellâ??indicazione nella nota integrativa del valore corrente degli investimenti iscritti alla classe C) “Investimenti,” valutati al costo di acquisto o di produzione, è richiesta lâ??adozione del rispettivo tasso di conversione, indipendentemente dalla natura monetaria degli elementi stessi.

Le informazioni di cui sopra, anche in considerazione del citato provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, devono essere inserite nella parte A, sezione 1, della nota integrativa del bilancio dellâ??impresa e nella parte B, sezione 1, di quella del bilancio consolidato.

c) Bilancio consolidato

Lâ??art. 25 del decreto prevede che al bilancio consolidato siano applicate, in tema di trattamento delle differenze di cambio, le disposizioni previste per il bilancio dâ??esercizio delle imprese di assicurazione. Eâ?? inoltre previsto che le differenze, derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nellâ??area di consolidamento, siano ricomprese nel patrimonio netto alla voce “Riserva di conversione”. Con riferimento agli schemi del bilancio assicurativo, si dovrà quindi utilizzare la voce A.I.5 del passivo, “Riserva per differenze di conversione”.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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