NULL
Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Introduzione dell Euro quale moneta di conto Costi derivanti dallA a a introduzione dellA a a euro |

Scarica il pdf

19. Considerazioni di ordine generale

Molte imprese dovranno sostenere costi rilevanti per prepararsi alla transizione allâ??euro, alcune di esse, ed in particolare gli istituti di credito, hanno già sostenuto parte di tali costi.

Si pensi alle spese notarili per modifiche statutarie, ai costi di modifica del sistema informativo, di formazione del personale, di adattamento del software alla nuova moneta, di preparazione di listini in lire e in euro e poi solo in euro, dâ??informazione per clienti e fornitori, di modificazione dei distributori automatici e dei registratori di cassa, di nuova modulistica contabile ed amministrativa, ecc.

Il D. lgs. 213/1998 non contiene alcuna disposizione sul trattamento contabile o tributario di tali costi. Eâ?? compito pertanto dei principi contabili individuare il trattamento conforme ai principi generali del bilancio e alla natura delle disposizioni concernenti il passaggio dalla lira allâ??euro.

Occorre pertanto qui richiamare, oltre ai suaccennati principi generali in tema di bilancio, i concetti di neutralità giuridica, economica e fiscale della transizione dalla lira allâ??euro e di continuazione, per quanto possibile, degli attuali trattamenti contabili.

20. Trattamento e rilevazione secondo i principi contabili

Unâ??attività può essere iscritta nello stato patrimoniale quando è probabile che affluirà allâ??impresa un beneficio economico futuro attendibilmente misurabile.

Più in particolare sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali solo quelle attività “che non esauriscono la propria utilità nellâ??esercizio di sostenimento, e manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri. Inoltre deve trattarsi di costi che possono essere distintamente identificati ed attendibilmente quantificati”.

Ne consegue che i costi sostenuti per mantenere in efficienza un sistema, un programma o un singolo strumento ed adattarlo a nuove esigenze, sorte a causa di modifiche legislative, regolamentari o solo della prassi mercantile, devono essere spesati nellâ??esercizio del loro sostenimento. La capitalizzazione è prevista solo quando il costo consente un incremento di capacità in un settore qualsiasi dellâ??azienda (produzione, vendita, gestione) oppure quando è sostenuto in via anticipata rispetto al primo esercizio nel quale si godrà il beneficio per il quale il costo è stato sostenuto.

Pertanto, poiché i costi di adattamento allâ??introduzione dellâ??euro hanno la stessa natura dei costi ordinari, essi vanno imputati per natura nel conto economico tra i costi della produzione.

Se i costi di conversione sono rilevanti, è necessario che la nota integrativa indichi il loro ammontare e la loro collocazione nelle voci dei costi della produzione, in modo da consentire al lettore del bilancio di apprezzare lâ??impatto sostenuto dallâ??impresa nei confronti della nuova disciplina, emarginando i relativi costi in quanto di natura non ricorrente.

Se lâ??introduzione dellâ??euro porta alla previsione di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali non si conosce o lâ??ammontare o la data in cui tali perdite o debiti insorgeranno, lâ??art. 2424 bis, co. 2, cod. civ., impone un accantonamento a carico dellâ??esercizio.

Deve trattarsi quindi di perdite o costi non iscrivibili allâ??attivo, né correlabili ai ricavi che si manifesteranno nello stesso esercizio dâ??insorgenza di tali costi; deve inoltre trattarsi di costi chiaramente identificabili; di tali costi e perdite, infine, pur non conoscendo la data di sopravvenienza o il loro ammontare, lâ??elemento non conosciuto può essere tuttavia previsto con sufficiente precisione.

Lâ??accantonamento è necessario in quanto perdite e debiti, pur avendo manifestazione monetaria in esercizi successivi, traggono origine da provvedimenti legislativi emanati in esercizi precedenti.

Tuttavia, fin quando non sia sorta unâ??obbligazione certa o probabile, indeterminata solo per quanto concerne lâ??ammontare o la data del pagamento nei confronti di uno o più fornitori identificati o identificabili, non è possibile imputare al conto economico un accantonamento per costi di conversione ed accreditare nello stato patrimoniale un corrispondente fondo oneri.

Occorre invece valutare se lâ??introduzione dellâ??euro sia destinata ad abbreviare la vita utile di immobilizzazioni materiali ed immateriali, procedendo in tal caso ad applicare un nuovo piano di ammortamento.

Conclusivamente il principio generale che deve guidare il trattamento contabile dei costi sostenuti da unâ??impresa in conseguenza dellâ??introduzione dellâ??euro deve essere quello che tale introduzione non costituisce di per sé motivo di capitalizzazione o di accantonamento dei relativi costi; essi saranno capitalizzati od accantonati solo se ciò è consentito dalla loro natura e destinazione secondo le regole ordinarie.

La nota integrativa deve indicare i costi per il passaggio allâ??euro imputati nelle voci del conto economico e quelli iscritti nelle poste dellâ??attivo.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto