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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

I fondi per rischi ed oneri Il trattamento di fine rapportodi lavoro subordinato I debiti I fondi per rischi ed oneri il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ed i debiti nella legislazione civilistica e fiscale | Norme civilistiche

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PRINCIPI GENERALI

Valgono per i fondi per rischi ed oneri, per il trattamento di fine rapporto e per i debiti, il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall’art. 2423 Codice Civile, nonché gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dallo stesso articolo.

CLASSIFICAZIONE

L’articolo 2424 Codice Civile prevede che nel passivo dello stato patrimoniale siano indicati (i codici alfabetici e numerici sono quelli utilizzati dalla norma):

B) Fondi per rischi ed oneri

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) Per imposte;

3) Altri.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) Obbligazioni;

2) Obbligazioni convertibili;

3) Debiti verso banche;

4) Debiti verso altri finanziatori;

5) Acconti;

6) Debiti verso fornitori;

7) Debiti rappresentati da titoli di credito;

8) Debiti verso imprese controllate;

9) Debiti verso imprese collegate;

10) Debiti verso controllanti;

11) Debiti tributari;

12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) Altri debiti.

Nelle situazioni regolate dall’art. 2423-ter Codice Civile, alla classificazione dettata dalla legge possono essere apportate suddivisioni più particolareggiate o raggruppamenti delle voci e devono essere aggiunte altre voci e apportati adattamenti. [1].

VALUTAZIONE

Dal Codice Civile non emerge alcuna menzione specifica relativa alla valutazione dei debiti in generale; la dottrina prevalente si limita ad affermare che le poste del passivo in esame non richiedono una vera e propria valutazione essendo iscritte, nella generalità dei casi, al valore nominale.

L’articolo 2424-bis , terzo comma, specifica che gli accantonamenti per rischi ed oneri devono essere destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data della sopravvenienza.

L’articolo 2424-bis, quarto comma, precisa che nella voce «Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l’importo calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile.

L’articolo 2426 al n. 7), precisa che il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale (in ratei e risconti, con separata indicazione) e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.

Per quanto riguarda gli aggi, la legge prescrive la loro iscrizione tra i ratei e i risconti passivi, con separata indicazione, senza disporre nulla sul loro trattamento, che tuttavia deve essere analogo e reciproco a quello dei disaggi.

Per quanto concerne la valutazione, va inoltre ricordato che la dottrina giuridica ha affrontato il problema della valutazione dei debiti con scadenza non prossima e che non comportino interesse alcuno o che producano un interesse ad un tasso notevolmente inferiore a quello dei finanziamenti dei quali l’azienda ha bisogno per la sua ordinaria gestione e ha ritenuto che tali debiti in determinate situazioni in seguito precisate vadano attualizzati, rispettando così il principio della competenza previsto dal punto 3) dell’art. 2423-bis Codice Civile.

NOTA INTEGRATIVA

Valgono le richieste fatte in generale dall’art. 2427 Codice Civile di indicare nella nota integrativa i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in lire italiane.

Il numero 4) del citato articolo impone altresì che vengano indicate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo, con conseguente obbligo di informativa, su tali voci, nella nota integrativa; per i fondi e il trattamento di fine rapporto l’informativa dovrà riguardare in particolare le utilizzazioni e gli accantonamenti.

Lo stesso art. 2427 richiede, al numero 6), che distintamente per ciascuna voce dei debiti sia indicato nella nota integrativa l’importo di durata residua superiore a cinque anni e l’importo dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Ulteriore richiamo, per quanto riguarda i debiti, emerge dall’art. 2427, n. 12) del Codice Civile per la suddivisione per categoria di «creditore» degli interessi passivi ed altri oneri finanziari.

Sempre in base alla normativa civilistica, nella nota integrativa si devono indicare anche:

– le variazioni rispetto all’esercizio precedente, ammesse in casi eccezionali, dei criteri adottati nella valutazione dei debiti, fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto, nelle connesse rettifiche di valore e nelle conversioni in lire italiane, nonché i relativi effetti sul bilancio (art. 2423-bis);

– le voci dei debiti e dei fondi per rischi ed oneri previste dallo schema dello stato patrimoniale che siano state raggruppate per favorire la chiarezza del bilancio (art. 2423-ter);

– la non comparabilità e l’adattamento della comparazione, o la non possibilità di questo, delle voci dei debiti e fondi per rischi ed oneri con quelle dell’esercizio precedente (art. 2423-ter).

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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