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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

I fondi per rischi ed oneri Il trattamento di fine rapportodi lavoro subordinato I debiti I debiti definizione degli stessi ed enunciazione dei principi contabili per la loro valutazione e rappresentazione in bilancio | L. Classificazione

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L.I. La classificazione dei debiti nel bilancio di esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza) in precedenza richiamato.

L.II. L’evidenziazione dei debiti nello stato patrimoniale deve avvenire considerando le varie caratteristiche che i debiti stessi hanno.

L.II.a) Natura del creditore

In considerazione della natura del creditore, i debiti si distinguono in:

– debiti verso fornitori (diversi dalle consociate);

– debiti verso consociate, con separata indicazione di quelli verso società collegate, controllate e controllanti (ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile) e di quelli verso altre consociate;

– anticipi da clienti;

– debiti verso soci;

– debiti verso altri;

– debiti tributari;

– debiti verso istituti previdenziali;

– prestiti obbligazionari;

– debiti verso istituti finanziari.

Quando nell’ambito delle categorie sopra indicate vi siano debiti di importo rilevante verso creditori che hanno peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza, tali debiti devono avere separata indicazione o direttamente nello stato patrimoniale o in nota integrativa.

Tale principio assume particolare importanza per alcuni debiti verso terzi (ad esempio debiti rilevanti e/o particolari verso dipendenti).

L.II.b) Scadenza

In considerazione della scadenza, le passività devono essere distinte nello stato patrimoniale tra:

– passività a breve o correnti: e cioè con scadenza entro l’esercizio successivo, con scadenza indeterminata ovvero pagabili su richiesta del creditore;

– passività a medio e lungo termine o non correnti: e cioè con scadenza oltre l’esercizio successivo.

Ai fini della classificazione in argomento, la scadenza deve essere determinata in base ai termini di fatto del pagamento quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare, in base ad elementi concreti, quali debiti non verranno pagati entro dodici mesi: ciò che si rileva quindi non è l’estratto di scadenza, ma l’esigibilità quale situazione di fatto, oltre che di diritto. Tale considerazione assume particolare importanza nel caso di debiti verso consociate. [1].

L.II.c) Altri aspetti

Altri aspetti che possono assumere rilievo nell’evidenziazione del valore delle passività in bilancio sono:

– compensazioni : i crediti verso propri creditori devono essere classificati tra le attività nello stato patrimoniale, a meno che vi sia l’effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale, analogo criterio è applicabile nel caso di debiti verso propri debitori. [2];

– prefinanziamento : il prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito:

che viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità (ad esempio, iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.) esperite le quali l’Istituto finanziatore effettua l’erogazione del mutuo, e

che dovrà per il contratto di apertura di credito essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall’Istituto di finanziamento a medio o lungo termine all’atto dell’erogazione del mutuo ovvero dall’impresa al tempo in cui ha ricevuto il mutuo, può essere classificato a medio lungo termine, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto.

Nel caso in cui un prestito a breve venga sostituito con un prestito a lungo termine, il prestito a breve può essere classificato come prestito a lungo termine se il contratto di prestito a lungo termine viene stipulato ed il prestito viene erogato anche dopo la data di bilancio, ma prima della sua preparazione.

L.III. CLASSIFICAZIONI MINIME

Da quanto detto in precedenza deriva che i debiti debbono essere esposti nello stato patrimoniale nella voce D. Debiti con la seguente classificazione minima:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di assicurazione sociale;

13) altri debiti:

a) verso altre consociate

b) verso altri creditori

I «debiti verso banche» ricomprendono i debiti contratti nei confronti degli enti creditizi, sia per scoperti di conto corrente, sia per finanziamenti a titolo diverso. In nota integrativa si potrà operare un’ulteriore classificazione, distinguendo i debiti per conto corrente, per finanziamenti a breve, a medio-lungo termine e per singolo mutuo.

Nella voce «debiti verso altri finanziatori» devono essere iscritti i debiti contratti con finanziatori diversi dagli enti creditizi. Pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, potranno essere ricompresi:

– i prestiti da soci fruttiferi ed infruttiferi;

– i prestiti da terzi (non Istituti di credito) fruttiferi ed infruttiferi;

– le polizze di credito commerciale (commercial papers).

La voce «acconti» accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie gli acconti con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. [3].

Nella voce «altri debiti» sono ricompresi i debiti nei confronti di amministratori e sindaci per emolumenti, di soci per dividendi ed altri titoli, di obbligazionisti per interessi liquidati e per obbligazioni estratte. Sono altresì ricompresi i debiti verso dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato, liquidate ma non ancora corrisposte, i debiti per ferie maturate e per mensilità aggiuntive.

I debiti verso altre consociate, diverse da imprese controllanti, controllate e collegate (c.d. «imprese sorelle») vanno iscritti distintamente solo se di importo rilevante e indipendentemente dal titolo sottostante. Ciascuna delle voci dei debiti deve essere suddivisa in base alla esigibilità da parte del creditore entro ed oltre l’esercizio successivo come specificamente richiesto dall’articolo 2424 Codice Civile.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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