NULL
Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

I crediti I crediti nella legislazione civilistica e fiscale | Legislazione fiscale

Scarica il pdf

Le norme tributarie non prevedono criteri di determinazione dei crediti, salvo quanto concerne la svalutazione e gli accantonamenti per rischi su crediti. Prevedono invece dei criteri di competenza dei ricavi, dai quali, indirettamente, potrebbero essere desunti i criteri di valutazione dei crediti, almeno per quelli derivanti da vendite o da prestazioni di servizi.

Per quanto concerne la svalutazione dei crediti, l’art. 71 del DPR 22-12-1986, n. 917 stabilisce che «le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 53» dello stesso decreto 917, «sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi». «Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio».

«Le perdite sui crediti», verificatesi nel periodo d’imposta, «determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso».

Il quinto comma dell’art. 71 del DPR 22-12-1986, n. 917 consente per i crediti per interessi di mora la deducibilità di svalutazioni e accantonamenti fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti stessi maturati nell’esercizio.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Articoli correlati
19 Giugno 2026
Case occupate e canoni di locazione non percepiti: come indicare il credito d’imposta

Inquilino moroso, occupazione abusiva e recupero delle imposte versate sui canoni non...

19 Giugno 2026
Bonus carburante pesca 2026: definite le regole per accedere al credito d’imposta

È ufficialmente operativo il bonus carburante destinato alle imprese del settore della...

19 Giugno 2026
Da studio associato a STP: il costo fiscale delle partecipazioni non cambia

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 123 del 15 giugno 2026, ha chiarito un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto