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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Codice civile Libro quinto Del Lavoro R D 16 3 1942 n 262 | Capo IX Direzione e coordinamento società

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Norma: R. D. 16/3/1942 n. 262 Codice civile – Libro quinto – Del Lavoro

Sezione: Titolo V – Delle società (Artt.2247 – 2510)

Specifica: Capo IX Direzione e corrdinamento società

Art.  2497 Responsabilita’.
Testo: in vigore dal 19/04/1942

Le societa’ o gli enti che, esercitando attivita’ di direzione e coordinamento di societa’, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princi’pi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle societa’ medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditivita’ ed al valore della partecipazione sociale, nonche’ nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrita’ del patrimonio della societa’. Non vi e’ responsabilita’ quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attivita’ di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a cio’ dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la societa’ o l’ente che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla societa’ soggetta alla attivita’ di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di societa’ soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa e’ esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario. (1)

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’Art. 5, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

 

Art.  2497 – bis Pubblicita’.
Testo: in vigore dal 25/02/1970

La societa’ deve indicare la societa’ o l’ente alla cui attivita’ di direzione e coordinamento e’ soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonche’ mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

E’ istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le societa’ o gli enti che esercitano attivita’ di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione e’ cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La societa’ deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della societa’ o dell’ente che esercita su di essa l’attivita’ di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento e con le altre societa’ che vi sono soggette, nonche’ l’effetto che tale attivita’ ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati. (1)

(1) Articolo aggiunto dall’Art. 18, D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, poi modificato dall’Art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340 e successivamente sostiutito dall’Art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e cosi’ modificato dall’Art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

Art.  2497 – ter Motivazione delle decisioni.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Le decisioni delle societa’ soggette ad attivita’ di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto
nella relazione di cui all’articolo 2428.

 

Art.  2497 – quater Diritto di recesso.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Il socio di societa’ soggetta ad attivita’ di direzione e coordinamento puo’ recedere:

a) quando la societa’ o l’ente che esercita attivita’ di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attivita’ che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della societa’ soggetta ad attivita’ di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita’ di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso puo’ essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio;

c) all’inizio ed alla cessazione dell’attivita’ di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella societa’ per azioni o in quella a responsabilita’ limitata.

 

Art.  2497 – quinquies Finanziamenti nell’attivita’ di direzione e coordinamento.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Ai finanziamenti effettuati a favore della societa’ da chi esercita attivita’ di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467.

 

Art.  2497 – sexies Presunzioni.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attivita’ di direzione e coordinamento di societa’ sia esercitata dalla societa’ o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359. (1)

(1) Articolo aggiunto dall’Art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successivamente cosi’ modificato dall’Art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

Art.  2497 – septies Coordinamento fra societa’.
Testo: in vigore dal 01/01/2004

Le disposizioni del presente capo si applicano altresi’ alla societa’ o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497-sexies, esercita attivita’ di direzione e coordinamento di societa’ sulla base di un contratto con le societa’ medesime o di clausole dei loro statuti.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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