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Novità Iva
15 Marzo 2019

Interessi di mora e spese per recupero del credito: esclusione dalla base imponibile Iva

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in materia di trattamento ai fini Iva di somme corrisposte a titolo di risarcimento.

La società istante ha rappresentato di aver affidato ad un’altra società l’incarico di recuperare dei crediti di difficile esigibilità. La seconda società, a seguito dell’attività svolta, ha emesso fattura all’istante per il corrispettivo dovuto e per le spese sostenute.

Grazie all’attività di recupero, l’istante ha percepito dal debitore un importo comprendente il credito originario, gli interessi moratori e le spese per il recupero del credito. Ha, quindi, emesso fattura per l’importo eccedente il credito originario, applicando l’esclusione dell’Iva in virtù dell’articolo 15 del D.P.R. n. 633 del 1972. L’istante ha chiesto conferma della correttezza del trattamento operato ai fini Iva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 74 del 13 marzo 2019, ha, dapprima, ricordato che costituiscono, ai fini Iva, prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e, in genere, da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte.

La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione ed i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

E’, però, anche vero che, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972, non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali.

Le somme corrisposte a titolo di penale per violazione degli obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma svolgono una funzione punitivo-risarcitoria e, quindi, tali somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nei contratti stipulati dalla società istante con i clienti poi divenuti morosi, era prevista una clausola risolutiva espressa ed una clausola penale per il caso di inadempimento contrattuale.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, concluso che le somme recuperate dai soggetti morosi hanno natura risarcitoria e, pertanto, devono essere escluse dalla base imponibile Iva.

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