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Novità Iva
30 Aprile 2014

Il contribuente vittorioso può richiedere il rimborso dell’Iva versata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della pronuncia definitiva

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 9248 del 24 aprile 2014, ha ricordato la regola del codice civile secondo la quale la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia il giudizio e ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Il creditore, quindi, deve attendere il passaggio in giudicato della decisione conclusiva per poter pretendere il rimborso delle somme oggetto dell’accertamento e ciò indipendentemente dalla facoltà che la legge processuale concede di dare provvisoria esecuzione alle pronunce intermedie.

Nel caso di specie, la società contribuente aveva pagato l’Iva indicata nell’ingiunzione di pagamento ricevuta, per poi impugnare l’ingiunzione medesima ed ottenerne l’annullamento con la pronuncia di primo grado, confermata in secondo grado. Aveva, quindi, richiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’Iva versata, ma l’istanza era stata rigettata.

L’Agenzia delle Entrate aveva eccepito la prescrizione del credito per decorso del termine decennale, che avrebbe iniziato a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della pronuncia di primo grado.

La Commissione Tributaria Regionale aveva, invece, rilevato che la norma che prevede che il diritto alla restituzione di quanto versato provvisoriamente sorga nel sessantesimo giorno successivo alla notificazione della pronuncia di primo grado (articolo 60, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972), prefigura semplicemente una tutela intermedia facoltativa del procedimento contenzioso, ma non pregiudica in alcun modo il pieno diritto del contribuente di richiedere, una volta definitivamente concluso il giudizio ed in assenza di rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione dell’imposta non dovuta, in esecuzione della sentenza passata in giudicato.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

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