Con Risoluzione 23 marzo 2007, n. 61, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in ordine alla tassazione IVA da applicare alle cessioni di cruschello che in polvere o pellet è utilizzato come combustibile o mangime.
In particolare, richiamando il parere emesso dal laboratorio delle dogane, per il quale il cruschello in polvere o pellet può essere assimilato alla crusca, l’Amministrazione finanziaria ha concluso che alla citata cessione si rende applicabile la previsione di cui all’articolo 17, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, e quindi l’aliquota IVA agevolata al 4%.
Fonte: www.seac.it
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