Con Risoluzione 30 luglio 2008, n. 327, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un’istanza di interpello di una società francese che ha costituito una stabile organizzazione in Italia avente come attività lo sviluppo di software destinato esclusivamente alla casa madre, ha chiarito che:
- la stabile organizzazione deve avere un proprio numero di partita IVA, anche se non effettua operazioni con soggetti terzi rilevanti ai fini dell’imposta;
- la casa madre estera non può avvalersi dell’identificazione diretta per gli adempimenti IVA della stabile organizzazione;
- non è possibile operare la compensazione fra debiti e crediti tributari dei due distinti soggetti fiscali.
Fonte: www.seac.it
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