Con Risoluzione 4 febbraio 2008, n. 31/E, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti riguardo la portata dell’art. 72, comma 3, D.P.R. n. 633/72, disciplinante la non imponibilità ai fini IVA di operazioni poste in essere nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali nei confronti delle Comunità Europee.
Nel caso di specie, l’Università istante, che attua programmi a sostegno dell’attività di ricerca avvalendosi di contributi europei, ma tuttavia intrattenendo solo rapporti con lo Stato o la Regione, chiedeva di beneficiare di detta non imponibilità IVA per le forniture di beni e servizi funzionali alla realizzazione dei programmi di ricerca.
L’Agenzia delle Entrate ha negato tale possibilità, in quanto la norma trova applicazione solo per le parti direttamente coinvolte nel rapporto giuridico e non può essere estesa anche a soggetti terzi indirettamente coinvolti.
Fonte: www.seac.it
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