Con Risoluzione 12 giugno 2008, n. 241, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di interpello, ha chiarito che è precluso l’accesso al regime dei contribuenti minimi a chi, nell’anno solare precedente, abbia svolto un’attività di lavoro autonomo consistente in prestazioni di servizi di traduzione ed interpretariato rese all’Istituto Universitario Europeo, anche se in regime di non imponibilità ai fini IVA.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, una delle condizioni previste per beneficiare di tale regime è che il contribuente, nell’anno solare precedente, non abbia effettuato cessioni all’esportazione; in tale categoria di operazioni, sono ricomprese però anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore ad euro 258,00, effettuate all’IUE nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali (ai sensi dell’articolo 72, comma 2, n. 5, D.P.R. n. 633/72).
Fonte: www.seac.it
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