Con Risoluzione 18 febbraio 2008, n. 52, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai distinti contratti d’appalto relativi a prestazioni di progettazione di linee di trasporto ad impianto fisso non è applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10% prevista dai n. 127-quinquies), e 127-septies tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/72. Secondo l’Agenzia, tale agevolazione spetta ad eventuali contratti d’appalto aventi per oggetto prestazioni relative alla costruzione, e non alla progettazione di linee di trasporto ad impianto fisso, per le quali deve essere applicata l’aliquota IVA ordinaria del 20%.
La Risoluzione chiarisce infine che le prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono fruire dell’aliquota UVA al 10% solo nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza di un unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera.
Fonte: www.seac.it
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