Con la Risoluzione n. 34 del 15 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata alla cessione degli impianti di captazione del biogas.
In primo luogo, l’Agenzia ha precisato che gli impianti in questione non possono essere ricompresi nella categoria degli impianti di produzione e delle reti di distribuzione di calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, ai quali è applicata, in virtù della normativa Iva, l’aliquota del 10 %, in quanto la produzione di energia in questi casi non deriva dalla fonti suddette.
Riguardo alla possibilità di ricomprendere, invece, gli impianti in questione nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per le quali è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’Agenzia ha riconosciuto che gli impianti di captazione del biogas rientrano tra gli impianti di smaltimento dei rifiuti e, quindi, tra le opere di urbanizzazione secondaria.
Pertanto, a tali impianti deve essere applicata l’aliquota Iva agevolata del 10 %.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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