Con Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 472, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi a fondo perduto, concessi dallo Stato e dagli enti pubblici, non sono soggetti ad IVA in quanto non è configurabile un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
L’amministrazione finanziaria ha, tra l’altro, evidenziato che, ai fini dell’imposta di registro, la convenzione relativa all’erogazione di un contributo ad un ente per il diritto allo studio è soggetta a registrazione in misura fissa. L’ente beneficiario, in quanto ente pubblico strumentale della Regione dotato di autonomia e soggettività propria, non rientra tra i soggetti indicati nella norma di esenzione di cui all’art. 16, tabella A, all. B, D,P.R. n. 642/1972.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale