NULL
Novità Iva
31 Marzo 2007

Corte di Cassazione: sconti di fine anno imponibili IVA solo se incidenti sul prezzo

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5006, depositata il 5 marzo 2007, ha stabilito che gli sconti di fine anno, che le imprese riconoscono ai propri clienti al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato o di quantità acquistate, non sono soggetti allo stesso trattamento IVA dei più generici sconti – prezzo.

A meno che dalle fatture e dagli accordi stipulati verbalmente o anche successivamente al perfezionamento dell’operazione, non risulti la loro natura di sconto sul prezzo, ma solo di premio, essi costituiscono delle mere cessioni monetarie e come tali estranee al campo di applicazione dell’IVA.

Per la rilevanza dei medesimi ai fini IVA risulta pertanto fondamentale la qualificazione data all’operazione.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto