NULL
Novità Iva
6 Giugno 2009

Amministratori di condomini ed IVA: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 13 marzo 2009, n. 10180 la Corte di Cassazione ha stabilito che quando l’attività di amministratore di condominio è svolta per più di un condominio, decade il requisito del coordinamento ai sensi dell’art. 5, D.P.R. n. 633/1972.

Secondo i giudici l’attività esercitata per più condomini va considerata come attività autonoma in quanto necessita di mezzi che comportano una organizzazione e quindi sui compensi va applicata l’IVA.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
13 Marzo 2026
Certificazione Unica 2026

...

13 Marzo 2026
Partita IVA per Operatore olistico: può lavorare anche senza?

Ecco una guida fiscale dedicata a tutti coloro che svolgono la professione di Operatore...

13 Marzo 2026
Cos’è la Participation Exemption prevista dal Tuir?

La Participation Exemption (PEX) rappresenta uno dei principali istituti del diritto...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto