NULL
Novità Iva
6 Giugno 2009

Amministratori di condomini ed IVA: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 13 marzo 2009, n. 10180 la Corte di Cassazione ha stabilito che quando l’attività di amministratore di condominio è svolta per più di un condominio, decade il requisito del coordinamento ai sensi dell’art. 5, D.P.R. n. 633/1972.

Secondo i giudici l’attività esercitata per più condomini va considerata come attività autonoma in quanto necessita di mezzi che comportano una organizzazione e quindi sui compensi va applicata l’IVA.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
6 Novembre 2025
Rimborsi chilometrici agli autonomi: se non documentati diventano reddito

...

6 Novembre 2025
Lavoro straordinario degli infermieri: chiarimenti sull’imposta agevolata del 5%

...

6 Novembre 2025
Donazione della nuda proprietà delle quote ai figli: quando è possibile l’esenzione dall’imposta

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto