Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione n. 5 del 15 giugno 2015, ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione dell’incremento di 0,30 punti percentuali all’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef, vigente per le Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari.
I dubbi erano sorti, in particolare, riguardo all’applicabilità dell’incremento dell’addizionale a tutti gli scaglioni di reddito oppure ai redditi non ricadenti nel primo scaglione (nel quale sono compresi i redditi sino a 15.000 Euro).
Il Dipartimento delle Finanze ha illustrato la normativa in materia ed ha affermato espressamente che “ogni discrezionalità della Regione viene, invece, automaticamente meno nell’ipotesi in cui la stessa presenti dei disavanzi di gestione nel settore sanitario o sia impegnata nel Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario stesso”.
La finalità che si vuole perseguire attraverso l’imposizione di tale esclusione della discrezionalità delle Regioni è quella di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.
Le Regioni, quindi, non possono escludere dall’applicazione degli incrementi dell’addizionale i redditi fino a 15.000 Euro perché, così facendo, aggraverebbero il disavanzo sanitario.
La conclusione espressa chiaramente dal Dipartimento delle Finanze è, pertanto, che le Regioni sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario devono applicare su tutti gli scaglioni di reddito l’incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef, rispetto alle aliquote vigenti.