La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 25313 del 28 novembre 2014, ha affermato che, in materia di Irap, l’esercizio in forma associata di una professione liberale rientra nell’ipotesi regolata dall’articolo 1, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, secondo cui sono soggette all’imposta le società semplici e quelle ad esse equiparate in base all’articolo 5, comma 3, del Tuir, esercenti arti o professioni.
Inoltre, l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta, prescindendosi completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione.
Pertanto, la Cassazione ha cassato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto ad uno studio legale, costituito da un’associazione professionale tra avvocati, il diritto al rimborso dell’Irap versata.
I contribuenti avevano dimostrato, nei giudizi di merito, che, nell’ambito dell’associazione professionale in questione, i due avvocati associati esercitavano la propria attività professionale senza ausilio di personale e con il supporto di mezzi di uso comune e corrente, in assenza dei quali sarebbe stato impossibile oggi esercitare un’attività autonoma, e con l’impiego di beni strumentali di limitate dimensioni.
I Giudici di appello avevano sostenuto che, alla luce di tutto ciò, non ricorreva il requisito dell’attività autonomamente organizzata e che, quindi, l’imposta non era dovuta dall’associazione.
Come anticipato, la Cassazione ha, invece, dato ragione all’Agenzia delle Entrate, rigettando definitivamente il ricorso introduttivo proposto dall’associazione.