Con Nota 23 settembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli oneri che una società di calcio sostiene a vantaggio di un proprio calciatore rappresentano fringe benefit da assoggettare a tassazione in capo al calciatore, poiché rientrano nell’ambito del rapporto lavorativo.
L’Amministrazione finanziaria ha inoltre precisato che tali oneri possono essere dedotti ai fini dell’imposta sui redditi, ma non ai fini IRAP; invece ai fini IVA tali oneri non possono essere detratti in quanto non si configura il requisito della strumentalità con l’attività.
Fonte: www.seac.it
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