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17 Marzo 2012

Regime del risparmio amministrato: l’Agenzia delle Entrate individua un caso nel quale e’ applicabile e fornisce dei chiarimenti per l’ipotesi di attivita’ scudate.

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Nella Risoluzione n. 23 dell’8 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito all’applicazione del regime del risparmio amministrato previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997.

In particolare, l’associazione istante aveva sottoposto all’attenzione dell’Agenzia uno schema di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione in favore di clienti persone fisiche non esercenti attività d’impresa e residenti in Italia. L’istante desiderava conoscere se questo schema potesse rientrare nell’ambito di applicazione del regime suddetto.

Lo schema era così costruito:
– il contribuente/fiduciante conclude un contratto di deposito titoli a lui intestato presso una Banca;
– presso la stessa Banca la società fiduciaria apre un conto corrente a lei intestato;
– tra il fiduciante ed il fiduciario viene concluso un contratto di amministrazione senza intestazione, contratto che viene comunicato alla Banca depositaria;
– il fiduciante conferisce alla Banca depositaria un incarico irrevocabile di fare quanto necessario per permettere l’esecuzione da parte della società fiduciaria dei propri obblighi contrattuali e sostitutivi.

In questo tipo di accordo, le operazioni di investimento e di disinvestimento della attività depositate, impartite direttamente dal cliente/fiduciante, ed i relativi redditi, sono regolate esclusivamente attraverso l’utilizzo del conto corrente intestato alla fiduciaria. La Banca depositaria provvede a trasmettere alla fiduciaria un flusso di informazioni riguardante tutti i movimenti avvenuti sul dossier titoli intestato al cliente ed i movimenti relativi al conto corrente intestato alla società fiduciaria. Infine, la società fiduciaria registra ogni singola operazione nella propria contabilità fiduciaria ed adempie ai conseguenti obblighi ai fini fiscali nella sua qualità di sostituto d’imposta e di intermediario.

Inoltre, l’associazione istante aveva precisato che era prevista l’apertura, presso la medesima Banca depositaria, di un ulteriore conto corrente intestato al fiduciante, con amministrazione senza intestazione da parte della società fiduciaria. Questo conto era riservato esclusivamente alle operazioni relative al dossier titoli in questione ed era alimentato con le somme che transitavano sul conto della fiduciaria, al netto delle imposte dovute.

L’Agenzia ha richiamato una propria Risoluzione del 31 maggio 2011 con la quale erano stati forniti dei chiarimenti in merito al ruolo di sostituto d’imposta svolto dalla società fiduciaria nell’ambito di un’attività di amministrazione di attività finanziarie analoga a quella descritta dall’istante. In particolare, era stato precisato che la normativa relativa al regime del risparmio amministrato era applicabile in tutti quei casi in cui vi fosse un rapporto di amministrazione, indipendentemente dall’intestazione dei beni alla società fiduciaria.

L’Agenzia ha riconosciuto, nel caso a lei sottoposto, l’esistenza di un rapporto con l’intermediario duraturo ed ha affermato che tale circostanza è il necessario presupposto per l’applicazione del regime del risparmio amministrato.

Inoltre, l’Agenzia ha evidenziato che, nello schema descritto dall’istante, è assicurato l’intervento della società fiduciaria quale intermediario nella riscossione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività oggetto dell’amministrazione (conto corrente intestato alla fiduciaria).

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che l’ulteriore conto corrente aperto presso la Banca depositaria, intestato al fiduciante, amministrato dalla fiduciaria e riservato esclusivamente alla regolazione delle operazioni relative al dossier titoli, dovrà sempre essere indisponibile per il fiduciante (non devono essere effettuati apporti e prelievi diversi da quelli relativi alle operazioni sui titoli). Tale indisponibilità deve risultare da apposita condizione contrattuale tra fiduciante e Banca.

L’Agenzia ha, poi, ricordato che il rapporto di amministrazione è oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria da parte della società fiduciaria, così come sono soggette al medesimo obbligo di comunicazione tutte le relative movimentazioni e le informazioni riguardanti il rapporto in questione. Oggetto di segnalazione sono anche le movimentazioni relative ad entrambi i conti correnti di appoggio al dossier titoli (conto corrente intestato alla fiduciaria e conto corrente intestato al fiduciante).

La conclusione alla quale è giunta l’Agenzia delle Entrate è, quindi, che il modello proposto dall’istante, attuato secondo le regole precisate dall’Agenzia medesima, possa essere validamente utilizzato per assolvere agli adempimenti connessi all’applicazione del regime del risparmio amministrato.

L’Agenzia ha, però, anche affermato che, qualora le attività finanziarie oggetto del contratto di amministrazione siano depositate presso una Banca estera, nel contratto concluso tra la Banca ed il fiduciante deve essere espressamente previsto che la fiduciaria sia legittimata ai disinvestimenti utili al pagamento delle imposte, ma anche che la fiduciaria sia legittimata a liquidare o a prelevare le attività finanziarie qualora intervengano delle misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante.

L’istante aveva anche sottoposto all’Agenzia uno specifico quesito riguardo alla possibilità per il fiduciante, che abbia aderito alla procedura di emersione delle attività finanziarie detenute all’estero attraverso il rimpatrio giuridico, e che abbia a tale scopo conferito alla società fiduciaria un mandato con intestazione, di trasferire poi le attività finanziarie rimpatriate in un dossier titoli a lui intestato, presso la medesima società fiduciaria o presso altra società fiduciaria, con conseguente amministrazione senza intestazione, senza che questo comporti la perdita della segretazione del rapporto.

A tal proposito, l’Agenzia ha affermato che il regime di segretazione può essere mantenuto a condizione che la revoca del mandato di amministrazione con intestazione sia contestuale alla stipula di un nuovo contratto di amministrazione senza intestazione con la stessa o altra società fiduciaria.   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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