Con Sentenza n. 701/09/08, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha stabilito che il maggior reddito accertato in capo al libero professionista, imputabile alle erogazioni liberali eseguite da propri familiari a titolo di sostegno di esigenze personali, non concorre alla formazione del reddito imponibile di cui all’articolo 53, TUIR.
La Commissione ha esteso ai liberi professionisti il principio di buon senso comune che assicura ai lavoratori dipendenti l’esclusione dall’imponibilità delle somme non derivanti da un rapporto a prestazioni corrispettive, prive pertanto del carattere di obbligatorità, continuità e prevedibilità.
Fonte: www.seac.it
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