NULL
Novità Irpef - Ires
15 Dicembre 2007

Enti senza scopo di lucro: in G.U. il decreto per l’esenzione IRES

Scarica il pdf

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2007, n. 288, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2007, n. 228, con il quale sono stati individuati i soggetti che rientrano nella previsione di cui al comma 185, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Tale disposizione prevede, per le associazioni senza scopo di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni storico-culturali, legate alle tradizioni ed agli usi propri delle comunità locali, l’equiparazione ai soggetti esenti dall’IRES di cui all’art. 74, comma 1, TUIR.

L’istanza per l’esenzione dall’imposta deve essere presentata entro il 13 febbraio 2008 e deve riportare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti l’assenza dello scopo di lucro, l’apporto specifico per la realizzazione della manifestazione ed il reddito complessivo dell’associazione dell’anno precedente la presentazione della domanda.

L’Agenzia delle Entrate redigerà un apposito elenco dei soggetti che hanno i requisiti richiesti, distinto per reddito e lo trasmette al Ministero dell’Economia entro il 30 ottobre di ciascun anno; l’elenco sarà quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’esenzione non può, comunque, comportare un onere annuo superiore a 5 milioni di euro.

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto