Con Comunicato stampa 11 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta derivante dalla riduzione del 3% delle somme versate a titolo di acconto IRES e IRAP 2008, di cui all’articolo 10, comma 1, D.L. n. 185/2008, spetta anche ai soggetti che, al 1º dicembre, hanno provveduto per intero al pagamento degli acconti.
In questo modo, l’Amministrazione finanziaria ha tenuto conto delle difficoltà legate ai tempi di gestione telematica dei versamenti.
L’Agenzia, infine, ricorda di aver istituito, con Risoluzione 9 dicembre 2008, n. 476, i codici tributo che consentono di compensare mediante modello F24 i maggiori versamenti già con i pagamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre (per esempio, l’IVA mensile).
Fonte: www.seac.it
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