L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 49 dell’11 maggio 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla questione della vendita infraquinquennale della “prima casa” per la quale sono stati concessi i benefici fiscali.
Nella Risoluzione, è stata ricordata la disciplina in materia secondo la quale la decadenza dalle agevolazioni fiscali non opera qualora il contribuente, entro un anno dalla vendita infraquinquennale, acquisti una nuova casa da adibire ad abitazione principale.
L’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento, inoltre, ai propri documenti di prassi nei quali è stato precisato che la decadenza dai benefici fiscali è evitata a seguito del solo acquisto a titolo oneroso di un’altra abitazione, entro un anno dalla vendita della casa acquistata con i benefici “prima casa”.
L’Agenzia ha, però, anche ricordato la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione secondo la quale anche l’acquisto di un altro immobile, effettuato a titolo gratuito, entro un anno dalla vendita infraquinquennale, permette di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali.
Nella Risoluzione dell’11 maggio 2015, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato espressamente che devono ritenersi superate le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi.
Infine, l’Agenzia ha evidenziato che deve comunque essere rispettato l’ulteriore requisito dell’utilizzo della nuova casa come dimora abituale del contribuente.