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13 Ottobre 2017

Sisma del Centro Italia: le regole per il rimborso di alcune imposte versate

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2017, sono state definite le modalità di rimborso dell’imposta di successione, delle imposte ipotecarie e catastali, dell’imposta di registro e di bollo, in relazione a successioni di persone fisiche aperte prima del 13 agosto 2017, con riferimento ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.

La richiesta di rimborso di tali imposte deve essere presentata all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la dichiarazione di successione. Sono valide anche le richieste di rimborso che siano state presentate in precedenza rispetto alla pubblicazione del Provvedimento.

I rimborsi sono determinati con modalità automatizzate e sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi.

Il rimborso di tali imposte trova il proprio fondamento normativo nel Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017 (entrato in vigore, appunto, alla data del 13 agosto 2017). Con tale intervento normativo è stata introdotta l’esenzione dall’imposta di successione, dalle imposte ipotecarie e catastali, dall’imposta di registro e di bollo con riferimento ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici suddetti.

L’esenzione, in particolare, è riconosciuta per le successioni di persone fisiche che, alla data degli eventi sismici, si trovavano in determinate condizioni: erano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento su immobili situati nei Comuni colpiti dal sisma, individuati in elenchi specifici; erano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento su immobili situati nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili; erano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o dichiarati inagibili situati in Comuni dell’Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell’Umbria, diversi da quelli inseriti negli elenchi suddetti, ma rispetto ai quali sia stato provato il nesso di causalità tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. L’esenzione, inoltre, non riguarda le successioni nelle quali, al momento dell’apertura della successione, gli immobili erano stati già riparati o ricostruiti.

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