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22 Aprile 2017

Imposta sostitutiva sui finanziamenti: gli acconti sono dovuti anche quest’anno

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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti riguardo alle modalità di versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine. Lo ha fatto con la Risoluzione n. 50 del 20 aprile 2017.

I dubbi sono sorti a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (cosiddetto “Decreto fiscale”) che ha in parte modificato la disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti prevista dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

In particolare, le nuove regole prevedono la presentazione di un’unica dichiarazione da trasmettere per via telematica (in luogo delle due dichiarazioni da presentare in forma cartacea secondo le regole precedentemente vigenti), con la quale i soggetti interessati provvedono all’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva da versare.

I dubbi riguardano, in particolare, l’obbligo di versare, nell’anno in corso, l’acconto dell’imposta in questione.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione telematica, previsto dalla nuova disciplina, trova, infatti, applicazione dal 2018. La dichiarazione per le operazioni effettuate nel 2017 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2018. Le richieste di chiarimenti riguardano la necessità di versare l’acconto dell’imposta per le operazioni effettuate quest’anno, anche se nel 2017 non verrà presentata la dichiarazione telematica relativa all’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’obbligo di versamento dell’acconto opera anche nel 2017, nonostante non sia stata ancora presentata la dichiarazione telematica. Questo perché l’obbligo di versamento dell’acconto prescinde dalla presentazione della dichiarazione telematica.

Gli enti interessati, pertanto, dovranno provvedere a versare l’acconto, per le operazioni del 2017, nella misura del 95 % dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’anno precedente. Entro il 30 aprile 2017, dovrà essere versata la prima rata dell’acconto, nella misura del 45 % dell’acconto complessivamente dovuto. Successivamente, entro il 31 ottobre 2017, dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 55 % dell’acconto complessivamente dovuto.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che il credito risultante dalle dichiarazioni precedenti potrà essere scomputato dai versamenti in acconto che devono essere effettuati nel 2017.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, per le operazioni effettuate nel semestre in corso al 31 dicembre 2016, il contribuente dovrà provvedere alla presentazione della dichiarazione semestrale in forma cartacea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio e dovrà assolvere i relativi obblighi di versamento dell’imposta dovuta a saldo.

Fin quando non verranno approvate le nuove modalità di presentazione della dichiarazione telematica, inoltre, la dichiarazione cartacea dovrà continuare ad essere utilizzata anche per gli adempimenti dichiarativi da porre in essere entro il 31 dicembre 2017, anche se relativi ad operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

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