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9 Ottobre 2015

Immobili utilizzati dalle casse edili: si applica l’esenzione dall’Imu e dalla Tasi a determinate condizioni

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Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione n. 8 del 5 ottobre 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità dell’Imu e della Tasi agli immobili utilizzati dalle casse edili.

In particolare, è stato precisato che le casse edili, per poter beneficiare dell’esenzione dall’Imu e dalla Tasi, devono possedere contemporaneamente i requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo ed i requisiti generali e di settore previsti dalla normativa in materia.

Riguardo al requisito soggettivo, l’esenzione riguarda i soggetti previsti all’articolo 73, comma 1, lett. c) del TUIR, ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale. Le casse edili sono sicuramente degli enti non commerciali e, quindi, rientrano in questa categoria di soggetti.

Riguardo al requisito oggettivo, per poter beneficiare dell’esenzione, gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Le casse edili svolgono un’attività previdenziale e, quindi, possiedono anche questo secondo requisito ai fini dell’esenzione dall’Imu e dalla Tasi.

L’esenzione riguarderà anche gli immobili nei quali sono situati gli uffici amministrativi e tecnici che sono comunque direttamente strumentali alla realizzazione dell’attività previdenziale da parte delle casse edili.

L’esenzione non spetta, invece, per gli immobili di fatto non utilizzati, che devono essere comunque dichiarati.

Inoltre, il Ministero delle Finanze ha ricordato che, affinché si possa parlare di attività svolte con modalità non commerciali, l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale deve prevedere:

  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della stessa struttura e svolgono la stessa attività o altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa;
  • l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
  • l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale, in caso di suo scioglimento, ad altro ente non commerciale che svolga un’attività analoga istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per beneficiare dell’esenzione dall’Imu e dalla Tasi, le casse edili dovranno, pertanto, prevedere, nel loro statuto, tali requisiti generali.

La conclusione espressa dal Ministero delle Finanze è, quindi, che gli immobili posseduti ed utilizzati dalle casse edili per lo svolgimento dell’attività previdenziale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti suddetti, rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’Imu e dalla Tasi.

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