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1 Giugno 2017

Finanziamenti ai soggetti colpiti dal sisma: le regole per la trasmissione dei relativi dati

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2017, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia medesima, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti concessi, in virtù di quanto disposto dal Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017, per il pagamento dei tributi da parte di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, che sono stati colpiti dal sisma del 2016 e del 2017.

E’ stato precisato che, tra le informazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, vi sono i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento ed i relativi importi.

Riguardo alle scadenze:

  • i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi sospesi e per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2018;
  • i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2019;
  • i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nei pieni di ammortamento ed i relativi importi devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento o di quello nel quale si verifica l’evento da comunicare.

Nel Provvedimento, è, altresì, evidenziato che il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori può essere recuperato anche mediante la cessione del credito. Il cessionario potrà utilizzare il credito ceduto in compensazione nel modello F24. Tale credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuta la cessione.

Si ricorda che il credito d’imposta suddetto è riconosciuto ai soggetti finanziatori per un importo pari agli interessi relativi ai finanziamenti erogati ed alle spese strettamente necessarie alla loro gestione. La quota capitale, invece, deve essere restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento a partire dal 1° gennaio 2020 (in caso di finanziamenti concessi per il pagamento dei tributi sospesi e dei tributi dovuti nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2017) ed a partire dal 1° gennaio 2021 (per i finanziamenti concessi per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018), secondo un piano di ammortamento di cinque anni.

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