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16 Novembre 2018

Decreto Genova: la legge di conversione conferma le agevolazioni fiscali

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Il 15 novembre 2018 è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018 (cosiddetto “Decreto Genova”) contenente disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

In particolare, il Decreto prevede una serie di agevolazioni per i contribuenti residenti ed operanti nel territorio del Comune di Genova e per i territori dei Comuni di Ischia colpiti dal terremoto del 2017.

In sede di conversione, le misure fiscali sono nella sostanza rimaste invariate rispetto a quelle previste nel testo del Decreto Legge.

Ricordiamo qui in sintesi le principali misure fiscali introdotte con il “Decreto Genova” ed ora pienamente operanti a seguito della conversione in legge del Decreto:

  • I redditi di fabbricati, oggetto di ordinanze di sgombero adottate successivamente al crollo del ponte, dall’anno d’imposta in corso non concorrono alla formazione dell’Irpef e dell’Ires fino al 31 dicembre 2020. Gli stessi fabbricati sono, inoltre, esenti dall’applicazione dell’Imu e della Tasi, dalla prima rata in scadenza successiva all’evento fino al 31 dicembre 2020.
  • Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all’evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap per le persone fisiche e giuridiche.
  • Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili in questione o negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento.
  • Non sono soggetti, dal 14 agosto 2018, all’imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all’imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo del ponte.
  • I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi esecutivi di addebito dell’Inps, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione ed i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito dell’evento, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
  • E’ istituita una Zona Franca Urbana per il sostegno delle imprese colpite dal crollo del ponte. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno di tale Zona Franca Urbana e che hanno subito a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 %, nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015 – 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell’attività nel Comune di Genova, diverse agevolazioni, in alternativa ai benefici suddetti. Le agevolazioni in questione sono: l’esenzione dalle imposte sui redditi sul reddito derivante dall’attività d’impresa svolta all’interno della Zona Franca Urbana fino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dell’importo di 100.000 Euro; l’esenzione dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività nella Zona Franca Urbana nel limite di 200.000 Euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; l’esenzione dall’Imu per gli immobili siti nella Zona Franca Urbana posseduti ed utilizzati dai soggetti in questione per l’esercizio dell’attività economica; l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ad assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della Zona Franca Urbana.

Per quanto riguarda le agevolazioni in favore dei territori dell’Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017, il “Decreto Genova” è intervenuto a confermare ed ampliare l’ambito di applicazione di misure già introdotte in precedenza, in materia di imposte sui redditi, di Imu, Tasi e Tari.

Inoltre, è prevista la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

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