L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una nuova questione relativa alla decadenza delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”.
Ricordiamo che la normativa in materia prevede la decadenza dalle agevolazioni in questione qualora l’immobile in relazione al cui acquisto sono state applicate le agevolazioni sia trasferito prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto medesimo, senza che il contribuente, entro un anno dal trasferimento infraquinquennale, acquisti un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale.
Nella Risoluzione n. 13 del 26 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in diversi documenti di prassi, è stato riconosciuto che la decadenza dalle agevolazioni fiscali “prima casa” è esclusa anche nel caso in cui il contribuente provveda ad acquistare un terreno sul quale, entro un anno, venga realizzato un immobile destinato ad abitazione principale.
La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione di gennaio riguarda la diversa ipotesi nella quale il contribuente costruisca un immobile da adibire ad abitazione principale su un terreno del quale è già proprietario.
Tenendo conto dell’orientamento costante espresso dalla Corte di Cassazione in tale ambito, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che deve ritenersi che, nel caso in cui venga alienato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” prima del decorso del periodo di cinque anni, anche la costruzione di un immobile non di lusso da adibire ad abitazione principale, entro un anno dall’alienazione, su un terreno del quale il contribuente era già proprietario al momento dell’alienazione medesima, costituisca un idoneo presupposto per l’esclusione della decadenza dai benefici “prima casa”.
E’ necessario, inoltre, che il nuovo immobile sia utilizzato come dimora abituale dal contribuente.