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31 Marzo 2017

Credito d’imposta per spese di videosorveglianza: definita la percentuale massima ed istituito il codice tributo

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Con un Provvedimento del 30 marzo 2017, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che è del 100 % la misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che, nell’anno 2016, hanno sostenuto spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o per l’installazione di sistemi di allarme o spese connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza. Le spese devono risultare da istanze validamente presentate entro il 20 marzo 2017.

Il credito d’imposta in questione è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016. Con il Decreto ministeriale del 6 dicembre 2016, sono state approvate le disposizioni di attuazione della misura agevolativa. E’ stato, poi, emanato un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale è stato approvato il modello da utilizzare per presentare l’istanza di attribuzione del credito d’imposta.

Nel Provvedimento del 30 marzo 2017, è stabilito che tale credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24, che dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Con la Risoluzione n. 42 del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che potrà essere utilizzato a tale scopo. Si tratta del codice tributo “6874“. Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”, oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno di sostenimento della spesa.

Le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo potranno utilizzare il credito d’imposta in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Nel Provvedimento, è precisato, infine, che verranno effettuati dei controlli automatizzati sui modelli F24 trasmessi. Qualora il contribuente non abbia correttamente presentato l’istanza per l’accesso al credito d’imposta oppure abbia utilizzato il credito in misura superiore a quella spettante, il modello F24 presentato verrà scartato. Lo scarto del modello F24 verrà comunicato tramite un’apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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