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27 Gennaio 2017

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: le regole per il cumulo con i contributi comunitari

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Una società operante nel settore delle energie rinnovabili ha richiesto, tramite interpello, alcuni chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, la società istante svolge attività di ricerca per la quale già riceve contributi dall’Unione Europea. Tali contributi riguardano, in parte, i costi direttamente connessi ai progetti di ricerca, come i costi per il personale dipendente e per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature, e, in parte, i cosiddetti “costi indiretti” (come i canoni di locazione, i costi per le diverse utenze, i costi di manutenzione ed assicurazione, i servizi amministrativi e legali).

La società istante intende presentare anche richiesta di accesso al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo previsto dalla normativa nazionale.

Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la cumulabilità delle due tipologie di contributi e la rilevanza, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla normativa nazionale, dei contributi comunitari per la sola parte relativa ai costi diretti o anche per la parte relativa ai costi indiretti.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti richiesti con la Risoluzione n. 12 del 25 gennaio 2017.

In primo luogo, è stato ricordato che il credito d’imposta in questione è destinato a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo dal 2015 al 2019. La misura del credito d’imposta è pari al 25 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015. Una misura superiore, pari al 50 %, è prevista per le spese relative all’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nella ricerca e per le spese relative a contratti di ricerca “extra-muros” stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che con il Decreto interministeriale del 27 maggio 2015 sono state disciplinate le modalità applicative di tale credito d’imposta. Con la Circolare del 16 marzo 2016, poi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione della misura agevolativa in questione.

Nella Risoluzione del 25 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che la Legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha rafforzato l’agevolazione in questione, prevedendo che:

  • gli investimenti agevolabili possano essere effettuati sino al 2020;
  • dal 2017, sia applicata l’aliquota del 50 % per tutte le tipologie di investimenti;
  • dal 2017, siano ammesse come spese agevolabili, le spese relative a tutto il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo e non soltanto il personale altamente qualificato;
  • dal 2017, l’importo massimo annuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario sia incrementato da 5 milioni di Euro a 20 milioni di Euro.

Con riferimento al caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, è stato osservato che una questione di cumulabilità dei contributi si pone in relazione ai contributi comunitari che sovvenzionano i costi diretti sostenuti dalla società istante, nella misura in cui tali costi coincidono con i costi ammissibili in riferimento al credito d’imposta previsto dalla normativa nazionale. I contributi comunitari per i cosiddetti “costi indiretti” si riferiscono, invece, in linea di massima, a costi non ammissibili secondo la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

La società istante dovrà tener conto, ai fini del calcolo del credito d’imposta che le potrà essere concesso, di tutti i costi per i quali è ammesso tale credito d’imposta, al lordo dei contributi eventualmente ricevuti. Quindi, l’istante dovrà sommare l’importo dei contributi comunitari ricevuti per i costi considerati ammissibili secondo la disciplina nazionale al credito d’imposta teoricamente spettante. A seguito del cumulo degli incentivi, questi non dovranno risultare superiori alle spese complessivamente sostenute per gli investimenti per i quali è ammesso il credito d’imposta.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che se la somma dei contributi comunitari ricevuti per i costi diretti, riferibili ad investimenti per i quali è ammesso il credito d’imposta, e del credito d’imposta teoricamente spettante risulti minore o uguale alla spesa ammessa all’agevolazione complessivamente sostenuta nel periodo d’imposta di riferimento, la società istante può beneficiare del credito d’imposta per l’intero importo calcolato.

Nel caso in cui, invece, la somma risulti superiore al limite massimo dei costi sostenuti per i quali è ammessa l’agevolazione fiscale, la società istante dovrà ridurre il credito d’imposta, in modo tale da garantire che le sovvenzioni pubbliche complessivamente ricevute non superino i costi sostenuti rilevanti nell’ambito di applicazione del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo.

 

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