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26 Giugno 2015

Crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999: individuate le modalità di annullamento

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Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2015, sono state definite le modalità di trasmissione agli enti creditori dell’elenco delle quote annullate dei crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino alla data del 31 dicembre 1999.

Il Decreto Ministeriale è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 527, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, secondo il quale i crediti di importo fino a 2.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.

La medesima Legge, al comma 528 dell’articolo 1, ha previsto, per i crediti di importo superiore a 2.000 Euro, sempre iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, che l’agente della riscossione, una volta esaurite le attività di propria competenza, provveda a dare comunicazione delle relative quote all’ente creditore, secondo le modalità che devono essere, appunto, individuate nel Decreto Ministeriale di attuazione, in quanto anch’esse automaticamente annullate.

All’articolo 1 del Decreto Ministeriale, è stabilito che l’elenco delle quote dei crediti di importo sino a 2.000 Euro, annullati automaticamente in virtù della disposizione suddetta, debba essere trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore, su supporto magnetico o in via telematica, secondo le tecniche specifiche individuate in un allegato al Decreto.

Tali quote devono essere automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore e devono essere eliminate dalle scritture contabili dell’ente creditore, sempre che presentino tutti i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 527, della Legge n. 228 del 2012.

All’articolo 2 del Decreto Ministeriale, è stabilito che, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2.000 Euro, l’agente della riscossione deve comunicare all’ente creditore, su supporto magnetico o per via telematica, rispettando le specifiche tecniche indicate in allegato al Decreto, l’elenco delle quote che non siano interessate da procedure esecutive avviate, da un contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora in corso o da dilazioni in corso.

Anche tali quote sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi per l’ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell’ente medesimo, purché abbiano tutti i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 528, della Legge n. 228 del 2012.

All’articolo 3 del Decreto Ministeriale, è precisato che le quote dei crediti di importo superiore a 2.000 Euro interessate dalle procedure predette restano in carico all’agente della riscossione. Se, successivamente all’entrata in vigore del Decreto, non vengono integralmente riscosse devono essere inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività (esecutive, di transazione e così via), su supporto magnetico o per via telematica, in conformità delle tecniche specifiche indicate nel terzo allegato del Decreto.

Le quote inserite in tale elenco verranno automaticamente discaricate senza oneri amministrativi per l’ente creditore e verranno eliminate dalle scritture contabili dell’ente medesimo, sempre che rispettino tutti i requisiti individuati all’articolo 1, comma 528, della Legge n. 220 del 2012.

All’articolo 4 del Decreto Ministeriale, infine, sono precisate le modalità di rimborso agli agenti della riscossione delle spese sostenute per le procedure esecutive già poste in essere.

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