L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 77 del 31 agosto 2015, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta previsti in favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere audiovisive.
Nella Risoluzione è ricordato che l’articolo 8, comma 2, del Decreto Legge n. 91 dell’8 agosto 2013, convertito dalla Legge n. 112 del 7 ottobre 2013, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2014, le disposizioni relative ai crediti d’imposta per le attività cinematografiche contenute nella Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 siano estese anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.
Per dare attuazione a tale normativa, è stato emanato il 5 febbraio 2015 un Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Nel secondo e nel terzo capo di tale Decreto sono inserite le disposizioni che riconoscono il credito d’imposta in favore dei produttori indipendenti per la realizzazione delle opere audiovisive di nazionalità italiana ed il credito d’imposta in favore dei produttori esecutivi per la realizzazione di opere audiovisive di nazionalità diversa da quella italiana, su commissione estera.
Tali crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’importo utilizzato in compensazione non deve superare l’importo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali.
I codici tributo istituiti con la Risoluzione sono: il codice “6851” per l’utilizzo del credito d’imposta previsto per la produzione di opere televisive nazionali; il codice “6852” per il credito d’imposta previsto per la produzione esecutiva delle opere televisive estere; il codice “6853” per il credito d’imposta per la produzione di opere web nazionali; il codice “6854” per il credito d’imposta per la produzione esecutiva di opere web estere.
I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno al quale si riferisce il credito.
Infine, nella Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito che è stato concesso dal Ministero ed è disponibile per l’anno di riferimento o qualora il soggetto che ha utilizzato il credito in compensazione non sia presente nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero, il modello F24 sarà scartato.