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9 Ottobre 2015

Benefici prima casa: nessuna revoca se si trasferisce la residenza entro 18 mesi nel secondo immobile acquistato a seguito della vendita quinquennale

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Ancora una pronuncia della Corte di Cassazione sull’applicazione della normativa in materia di benefici “prima casa”. Si tratta della Sentenza n. 20042 del 7 ottobre 2015.

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, che avrebbe dovuto essere versata secondo l’aliquota ordinaria e non agevolata, e di irrogazione delle sanzioni, a seguito della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, mentre la CTR aveva ritenuto legittimo l’avviso emesso dall’Amministrazione finanziaria.

La contribuente aveva acquistato un immobile nel marzo del 2004, richiedendo l’applicazione dei benefici per la prima casa ed impegnandosi a trasferire entro 18 mesi la residenza nell’immobile acquistato. Aveva, poi, deciso, per ragioni personali, nel mese di ottobre del 2004, di vendere l’abitazione e ne aveva acquistata un’altra ad aprile del 2005. In quest’ultima abitazione, aveva trasferito la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto del primo immobile.

L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la revoca delle agevolazioni fiscali era legittima, dal momento che il trasferimento della residenza non era stato effettuato nel Comune nel quale era stata acquistata la prima abitazione.

La Corte di Cassazione ha dato ragione alla contribuente. In particolare, la Cassazione ha evidenziato che è vero che la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza è un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge, al momento della registrazione dell’atto di acquisto dell’immobile, e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco.

La Cassazione ha, però, anche ricordato che la controversia in questione riguarda il tema dei plurimi atti di rivendita e di riacquisto di immobili da adibire ad abitazione principale, a seguito del godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto originario.

A tal proposito, è stata richiamata la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa possono essere mantenute soltanto se l’acquisto dell’immobile sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria, anche con riferimento agli acquisti che il contribuente può aver effettuato dopo la rivendita dell’immobile originariamente acquistato.

Per la conservazione dei benefici, quindi, entro diciotto mesi dal primo acquisto, deve realizzarsi la condizione imposta dalla legge della fissazione della residenza anagrafica in uno degli immobili riacquistati dopo la rivendita del precedente.

Nel caso di specie, la contribuente aveva, entro il termine perentorio dei diciotto mesi dall’acquisto della prima abitazione, trasferito la residenza nel Comune nel quale era situato il secondo immobile, acquistato previa alienazione del primo.

La Corte di Cassazione ha, quindi, annullato la pronuncia di secondo grado, accogliendo il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente e negando la legittimità della revoca delle agevolazioni “prima casa”.

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