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23 Settembre 2016

Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci: nuovi chiarimenti

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La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto un regime speciale agevolato a carattere temporaneo per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri e la trasformazione in società semplici delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia con una Circolare del 1° giugno 2016.

Con la Circolare n. 37 del 16 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate si propone di fornire ulteriori chiarimenti al fine di spiegare meglio gli aspetti peculiari della nuova disciplina messi in evidenza dagli organi di stampa e dai rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

Il primo paragrafo della Circolare riguarda il trattamento contabile ed i riflessi fiscali dell’operazione di assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’assegnazione agevolata comporta la necessità di annullare le riserve contabili della società in misura pari al valore contabile attribuito al bene oggetto dell’assegnazione.

Il comportamento contabile adottato dall’impresa in sede di assegnazione deve essere comunque coerente con i principi contabili di riferimento. A seconda del valore contabile attribuito al bene assegnato possono emergere delle plusvalenze o delle minusvalenze e dei proventi o delle perdite.

La prima ipotesi presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate è quella dell’assegnazione di beni iscritti tra le immobilizzazioni che determina una plusvalenza. La differenza tra il valore attribuito al bene in sede di assegnazione ed il valore netto contabile del bene medesimo può determinare, infatti, l’iscrizione nel conto economico di una plusvalenza.

Tale plusvalenza sarà irrilevante dal punto di vista fiscale, in quanto la società è liberata da qualsiasi debito tributario attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dal regime fiscale agevolato.

La plusvalenza confluisce tra le riserve disponibili di patrimonio netto della società. Qualora tale riserva venga distribuita tra i soci, verrà comunque applicato il regime ordinario di tassazione dei dividendi in capo ai soci che hanno percepito tali dividendi.

La seconda ipotesi è quella di assegnazione di beni merce. Qualora ne consegua un componente positivo di reddito, da rilevare in contabilità, esso non avrà rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa e dell’Irap dovuta dalla società, ma, anche in questo caso, qualora confluisse nelle riserve disponibili e venisse distribuito ai soci, sarebbe tassato in via ordinaria come dividendo in capo ai soci che lo percepiscono.

La terza ipotesi da prendere in considerazione è quella nella quale si generi un componente negativo di reddito o minusvalenza. Se l’assegnazione riguarda beni diversi dai beni merce, la minusvalenza non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa, mentre assume rilevanza ai fini Irap. In caso di assegnazione di beni merce che origina un componente negativo di reddito, il differenziale negativo rilevato in contabilità assume rilevanza sia ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sia ai fini Irap.

Come anticipato, la società, per procedere con l’operazione di assegnazione dei beni ai soci secondo il regime agevolato, deve annullare le riserve in misura pari al valore contabile attribuito ai beni assegnati. Le riserve che devono essere annullate contabilmente possono essere di entità diversa dal valore normale/catastale del bene assegnato preso in considerazione ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta dalla società (valore rilevante ai fini fiscali).

Si ricorda che la società, per consentire l’assegnazione, può liberare anche le riserve in sospensione d’imposta. Tali riserve potranno essere utilizzate dalla società soltanto nella misura necessaria per effettuare l’assegnazione e soltanto dopo aver utilizzato le altre riserve di utili e di capitale già disponibili. La liberazione delle riserve in sospensione d’imposta può essere effettuata mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 13 %.

Nella Circolare del 16 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha fornito ulteriori precisazioni riguardo all’assegnazione ed alla cessione agevolata dei beni ai soci.

Per beneficiare di tale regime, i soci destinatari dell’operazione devono risultare iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015. Per le società che non sono obbligate alla tenuta del libro dei soci, sarà necessario un idoneo titolo con data certa che provi l’identità dei soci alla data del 30 settembre 2015. Titolo idoneo può essere l’atto di trasferimento della partecipazione.

Non possono essere oggetto di assegnazione o di cessione agevolata i singoli diritti, come il diritto di usufrutto o la nuda proprietà. La società può comunque beneficiare del regime agevolato qualora si liberi anche del bene oggetto del diritto. Ad esempio, la disciplina dell’assegnazione e della cessione agevolata può trovare applicazione qualora la società sia titolare di un diritto reale su un bene e assegni o ceda definitivamente tale bene al socio, al contempo liberandosi del diritto reale su di esso (caso in cui la società sia titolare della nuda proprietà ed il socio sia titolare dell’usufrutto e la società assegni o ceda il bene al socio che così ne diventa proprietario). Oppure il regime agevolato può trovare applicazione qualora la società sia titolare del diritto di proprietà sul bene e si liberi di quel bene assegnando o cedendo ai soci dei diritti reali sul bene medesimo (per esempio, ceda l’usufrutto ad un socio e la nuda proprietà ad un altro socio).

Inoltre, il singolo bene facente parte di un complesso immobiliare concesso in affitto d’azienda dalla società non può essere oggetto dell’assegnazione o della cessione agevolata. Però, possono beneficiare del regime agevolato, i beni che prima dell’operazione di agevolazione o cessione agevolata cessino di rientrare nel contratto d’affitto dell’azienda.

Ulteriori chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardo agli effetti fiscali che si producono in capo ai soci, in particolare con riferimento:

  • al pagamento dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta;
  • all’ammontare dei dividendi tassabili;
  • agli effetti fiscali per i soci di società di persone;
  • alle ipotesi di passaggio dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario.

I paragrafi successivi della Circolare dell’Agenzia delle Entrate sono destinati alla trattazione delle seguenti questioni:

  • le diverse conseguenze fiscali della cessione agevolata dei beni rispetto all’assegnazione;
  • l’assegnazione dei beni nel caso di recesso dei soci;
  • i casi particolari di assegnazione;
  • la base imponibile ai fini Iva dell’assegnazione agevolata;
  • la rettifica della detrazione per le assegnazioni fuori campo Iva;
  • la trasformazione in società semplice secondo il regime agevolato;
  • la determinazione dell’imposta sostitutiva in caso di assegnazione/cessione ai soci di terreni agricoli sui quali insistono dei fabbricati rurali;
  • l’applicazione dell’imposta di registro.

 

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